Requisiti minimi - Deroga altezza

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, …
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Filo_Faccani
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Iscritto il: mer gen 30, 2019 17:49

Requisiti minimi - Deroga altezza

Messaggio da Filo_Faccani »

Buongiorno, l'art.5 punto 6 della DGR 1715/16 e successive modifiche. Sulle deroghe di altezza (che riporto un estratto sotto)
Le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma del DM 5/7/75 possono essere derogate fino a un massimo di 10 centimetri.
Note:
• La deroga si applica per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto o nel caso di intervento di isolamento
dall’interno.
• Nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55.
L' articolo riporta le deroghe di altezze nei locali di abitazioni, da vostra esperienza tale articolo è applicabile anche in locali di tipo commerciale?

Ringrazio per l'aiuto
Marvin
Messaggi: 102
Iscritto il: lun feb 16, 2009 17:41

Re: Requisiti minimi - Deroga altezza

Messaggio da Marvin »

nel 1715/2016 si dice:

Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche come definite
all’articolo 3 comma 2 lettere b) e c), nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti
a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di
abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere
derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri
1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della
locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.


e pure nel 1261/2022 conferma

Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche come definite all’articolo 3
comma 2 lettere b) e c), nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e
nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo
comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta
fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle
condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55


quindi, all'inizio si parla di edifici esistenti, poi infila quel locali di abitazione che lascia qualche dubbio, ma credo sia stato usato non come sinonimo di residenziale, ergo, credo si possa usare la deroga anche per i commericiali.
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