Salve, ho un dubbio interpretativo relativo all'iva agevolata al 10% in caso di manutenzione straordinaria:
Leggo che l'iva al 10% si applica sulle prestazioni di servizi (quindi manodopera) e sui beni, in questo caso, per i beni significativi si applica solo fino a concorrenza del valore della rispettiva manodopera, mentre l'eccedenza va al 22%.
Leggendo questo quindi ne dovrei dedurre che per i beni "non" significativi l'iva vada comunque sempre tutta al 10%, è corretto?
Esempi:
-In caso di sostituzione di radiatori (NO caldaia), in base alla guida direi che i radiatori non sono beni significativi, quindi la fattura dell'installatore che fornisce e posa i radiatori dovrebbe andare tutta al 10%.
-Invece nel caso di sostituzione di caldaia, se la caldaia costa 2000€ e l'installazione costa 500€, si avrebbe una fattura da 2500€ di cui 1000 con iva al 10% (500 manodopera+500 quota bene significativo) e i restanti 1500 con iva al 22%.
-Altro esempio: se la caldaia costa 2000€ poi vengono installati accessori vari (filtri, valvole, tubi, raccordi, ecc... tutti beni non significativi) per altri 1000€, più manodopera 1000€ per complessivi 4000€, avrei 3000 euro con iva al 10% (1000manodopera+1000 beni non significativi+1000 quota bene significativo) e i restanti 1000€ con iva al 22%.
Corretto?
iva al 10% beni NON significativi
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iva al 10% beni NON significativi
Ultima modifica di boba74 il gio giu 13, 2024 14:50, modificato 2 volte in totale.
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Re: iva al 10% beni NON significativi
Sembra tutto corretto
Re: iva al 10% beni NON significativi
Nell'ultimo esempio, sono indeciso se invece la manodopera su cui si calcola la quota del bene significativo è solo quella propria del bene significativo e non quella totale? 

Re: iva al 10% beni NON significativi
va precisato che il valore dei bani va preso considerando l'importo complessivo della somministrazione (cit. circolare ADE 15/E del 2018) e verificare in questo modo che vi sia o meno una incidenza superiore al 50% atta a far scattare la differenziazione di aliquota.
riporto testualmente:
riporto testualmente:
[...]l’intervento di recupero deve essere considerato unitariamente anche al fine di individuare il limite di valore entro il quale i beni significativi possono essere assoggettati ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento. Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, un intervento di manutenzione straordinaria avente ad oggetto la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e l’installazione di una caldaia. Nel presupposto che i beni (rectius, sanitari, infissi e caldaia) assumano valore significativo (in quanto il loro valore complessivo è superiore al 50 per cento di quello dell’intero intervento di recupero), ai fini dell’individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento, si deve tener conto del corrispettivo pattuito per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria nel suo complesso (comprensivo di tutte le opere/prestazioni di servizi necessarie per la sua realizzazione) e del valore dei beni significativi (determinato nei termini anzidetti).
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Re: iva al 10% beni NON significativi
IVA agevolata al 10% se:
• Fatturazione a privato e
• Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata
La questione beni significativi entra in campo quando c’è la vendita con installazione, altrimenti è sempre 22%
• Fatturazione a privato e
• Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata
La questione beni significativi entra in campo quando c’è la vendita con installazione, altrimenti è sempre 22%
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Re: iva al 10% beni NON significativi
Fatto poco noto anche agli installatori, il VALORE DEL BENE SIGNIFICATIVO non è quello esposto in fattura di vendita, ma quello pagato per l'acquisto o per la produzione, escluso quindi il mark-up.
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Re: iva al 10% beni NON significativi
in caso di manutenzione (ordinaria e straordinaria), i beni significativi forniti nell’ambito della prestazione complessiva godono di agevolazione Iva al 10% se il loro valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione, altrimenti occorre scorporare l’imponibile (e applicare solo in parte Iva al 10). Se il loro valore supera la metà dell’intera prestazione, l’Iva al 10% per i beni significativi si può applicare solo fino a concorrenza del valore di (manodopera + materie prime e semilavorate + altri «beni finiti» non significativi). Tutta la parte eccedente va al 22%. Questa è la regola di base da seguire.
Quindi nell'ultimo esempio avremmo tutto con iva al 10%:
1000 accessori + 1000 manodopera = 2000 di beni non significativi e manodopera
2000 + 2000 = 4000 con iva al 10% e 0 con iva al 22%
Quindi nell'ultimo esempio avremmo tutto con iva al 10%:
1000 accessori + 1000 manodopera = 2000 di beni non significativi e manodopera
2000 + 2000 = 4000 con iva al 10% e 0 con iva al 22%