RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
Moderatore: Edilclima
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
Nell' intervento di riqualificazione globale dell' edificio vi è un limite di energia primaria non rinnovabile obbiettivo da rispettare ?
Oppure basta rispettare i valori puntuali: (trasmittanza infissi, trasmittanza opaco, specifiche impianti ecc).
Non ho trovato un limite specifico sulla Legge di riferimento, ma mi si è accesa una lampadina nella compilazione della scheda enea, quella dove si compila APE di fine lavori.
Nella scheda APE Q. Qualità invernale ed estiva dell' involucro al punto 3 " classe energetica "
la tendina mi propone solo A3-A4.
Attendo un vostro confronto ( sperando che non si debba verificare anche H'T)
Oppure basta rispettare i valori puntuali: (trasmittanza infissi, trasmittanza opaco, specifiche impianti ecc).
Non ho trovato un limite specifico sulla Legge di riferimento, ma mi si è accesa una lampadina nella compilazione della scheda enea, quella dove si compila APE di fine lavori.
Nella scheda APE Q. Qualità invernale ed estiva dell' involucro al punto 3 " classe energetica "
la tendina mi propone solo A3-A4.
Attendo un vostro confronto ( sperando che non si debba verificare anche H'T)
Re: RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
URCA SE NON HO CAPITO MALE ... ma se che ne so isolo il tetto e cambio gli infissi ...
b) verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici ed
efficienze definite alla precedente lettera a):
i. il parametro H’T risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10,
dell’Appendice A;
ii. il parametro Asol,est/Asup utile, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2
dell’Appendice A, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella
11 della Appendice A, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione
per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per tutti gli
altri edifici;
iii. gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici
limite calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite), come
definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo e per il
quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle
pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell’Appendice A, per i corrispondenti anni di vigenza.
Si precisa che per i valori limite di questi indici, contrassegnati con l’anno di inizio della
loro validità, è prevista una progressiva riduzione articolata in due fasi:
- I fase - contrassegnata dall’indicazione (2015): in vigore dal 1° luglio 2015 con
valori limite validi per tutti gli edifici;
- II fase - contrassegnata dall’indicazione (2019/21): in vigore dal 1° gennaio 2019 per
gli edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti alle lettere l-sexies e l-septies,
del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo, e dal 1° gennaio 2021 anche per
tutti gli altri edifici;
iv. le efficienze H, W e C, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze
indicate per l’edificio di riferimento (H,limite, W,limite, e C,limite), come definito alla
lettera l-novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo e per il quale i
parametri energetici e le caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8
dell’Appendice A.
b) verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici ed
efficienze definite alla precedente lettera a):
i. il parametro H’T risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10,
dell’Appendice A;
ii. il parametro Asol,est/Asup utile, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2
dell’Appendice A, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella
11 della Appendice A, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione
per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per tutti gli
altri edifici;
iii. gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici
limite calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite), come
definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo e per il
quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle
pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell’Appendice A, per i corrispondenti anni di vigenza.
Si precisa che per i valori limite di questi indici, contrassegnati con l’anno di inizio della
loro validità, è prevista una progressiva riduzione articolata in due fasi:
- I fase - contrassegnata dall’indicazione (2015): in vigore dal 1° luglio 2015 con
valori limite validi per tutti gli edifici;
- II fase - contrassegnata dall’indicazione (2019/21): in vigore dal 1° gennaio 2019 per
gli edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti alle lettere l-sexies e l-septies,
del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo, e dal 1° gennaio 2021 anche per
tutti gli altri edifici;
iv. le efficienze H, W e C, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze
indicate per l’edificio di riferimento (H,limite, W,limite, e C,limite), come definito alla
lettera l-novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo e per il quale i
parametri energetici e le caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8
dell’Appendice A.
Re: RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
che significa riqualificazione globale? sei rilevante o no? sei in primo livello o no? i requisiti dipendono da questo.
Re: RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
Intende detrazioni ecobonus per riqualificazione globale comma 344 (detrazione max 100.000€).
Il requisito di fatto è avere un edificio Nzeb, ossia che rispetti i requisiti della nuova costruzione con data 2019 (ma non so se è ancora così o sia stato anche aggiornato a oggi)
.
Il requisito di fatto è avere un edificio Nzeb, ossia che rispetti i requisiti della nuova costruzione con data 2019 (ma non so se è ancora così o sia stato anche aggiornato a oggi)

Re: RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
Buongiorno
ma il comma 344 si può applicare anche alla demolizione e ricostruzione SENZA Ampliamento?o deve essere obbligatoriamente FEDELE RICOSTRUZIONE? con ampliamento è chiaro che non si può proprio applicare.
Grazie
ma il comma 344 si può applicare anche alla demolizione e ricostruzione SENZA Ampliamento?o deve essere obbligatoriamente FEDELE RICOSTRUZIONE? con ampliamento è chiaro che non si può proprio applicare.
Grazie
Re: RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
Mi pare che la cosa fosse stata chiarita a suo tempo, anche se non so dirti i riferimenti: si dovrebbe applicare anche alle ricostruzioni "non fedeli", ma limitatamente al volume pari a quello pre-esistente: ciò che è in più è ampliamento e quindi non ammesso.
Re: RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
Da quello che ho capito, se c'è aumento di volume il comma 344 (solo quello) non lo si può proprio fare (FAQ enea 10.A).
-
- Messaggi: 3092
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
Da Anit
Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Inoltre, la Circolare n°39/E ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.
Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Inoltre, la Circolare n°39/E ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: gio ago 24, 2023 10:34
Re: RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
Buongiorno. Mi si propone lo stesso identico problema .. Menù a tendina all'interno del Sito Ecobonus Enea, possibilità di scelta SOLO tra classe A3 e A4.. opzionato intervento di riqualificazione globale.. Domanda: mi conviene invece preparare 1 dichiarazione x ogni singola categoria di intervento?? in tal modo ho visto che mi propone anche le altre classi energetiche.. Grazie (Francesco, VB)ingsemino ha scritto: mer apr 24, 2024 20:43 Nell' intervento di riqualificazione globale dell' edificio vi è un limite di energia primaria non rinnovabile obbiettivo da rispettare ?
Oppure basta rispettare i valori puntuali: (trasmittanza infissi, trasmittanza opaco, specifiche impianti ecc).
Non ho trovato un limite specifico sulla Legge di riferimento, ma mi si è accesa una lampadina nella compilazione della scheda enea, quella dove si compila APE di fine lavori.
Nella scheda APE Q. Qualità invernale ed estiva dell' involucro al punto 3 " classe energetica "
la tendina mi propone solo A3-A4.
Attendo un vostro confronto ( sperando che non si debba verificare anche H'T)