obbligo di sostituzione dei maniglioni antipanico non CE

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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christian619
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obbligo di sostituzione dei maniglioni antipanico non CE

Messaggio da christian619 »

Riporto un testo normativo:
non c'è stata altra proroga dal 2013?

I termini attuativi, per la sostituzione dei dispositivi NON MUNITI DI MARCATURA CE, come definito dall’art. 5 del D.M. 03/11/2004, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del Decreto sono:
-in caso di rottura del dispositivo;
-sostituzione della porta;
-modifica dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo
-entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

La scadenza, quindi, per la sostituzione dei maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga, non provvisti di marcatura CE, in conformità al D.M. 03 novembre 2004 era prevista entro febbraio 2011.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011, il Decreto 6 dicembre 2011 modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.

Decreto 6 dicembre 2011
Art. 2
1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.

Decreto 6 dicembre 2011. Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.


Il provvedimento ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: la nuova data di riferimento è quindi il 16 febbraio 2013.

Il decreto introduce solo un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE e non abroga assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre 2004.
christian619
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Re: obbligo di sostituzione dei maniglioni antipanico non CE

Messaggio da christian619 »

Comunque oggi bisogna cambiarli vero?
Chicco78
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Re: obbligo di sostituzione dei maniglioni antipanico non CE

Messaggio da Chicco78 »

Si sono da cambiare
Terminus
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Re: obbligo di sostituzione dei maniglioni antipanico non CE

Messaggio da Terminus »

Nessuna proroga.
maniglioni no CE da cambiare
christian619
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Re: obbligo di sostituzione dei maniglioni antipanico non CE

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: ven gen 20, 2023 13:09 Nessuna proroga.
maniglioni no CE da cambiare
dura lex sed lex
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