Continuo a non capire una cosa.
Riporto il caso specifico ma il tema è generale. Ho una 44.3.C (triturazione rifiuti plastica) che era stata progettata ed autorizzata con DM 10/03/1998. Adesso si vuole ampliare l'attività acquisendo 2 capannoni che erano già nel comprensorio ma inutilizzati (1 è adiacente e 1 è staccato). Per tagliare corto si potrebbe rifare tutto con il COPI (sia l'esistente sia il nuovo) ma spesso in attività esistenti e/o vecchi fabbricati il COPI può creare più problemi di quanti ne risolva. Diciamo quindi che non voglio/posso usare il COPI per incompatibilità con l'esistente. In tal caso cosa si usa? Mi sembra che:
- minicodice no perchè non è a basso rischio
- COPI no perchè ho delle incompatibilità e non usarlo è una possibilità espressamente prevista del COPI (se ho incompatibilità ovviamente)
- rimarrebbe solo il DM 10/03/1998 che però non si capisce se è ancora vivo o no
In altre parole, autorizzazioni già ottenute danno ancora la possibilità di usare il DM 10/03/1998?
IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
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Re: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
questione di un certo interesse, mi iscrivo al thread
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Re: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
Quello distaccato secondo me va con il CoPi. Per quello adiacente puoi fare una valutazione e dimostrare facilmente l'incompatibilità, qualcosa trovi che non riesci ad adeguare per quello esistente.
Tom Bishop
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Re: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
Ok ma si può usare perlomeno per quello adiacente il DM 10/03/1998? Possibile che chi ha scritto la norma non ha pensato a questi casi che saranno a migliaia?Tom Bishop ha scritto: gio dic 22, 2022 06:04 Quello distaccato secondo me va con il CoPi. Per quello adiacente puoi fare una valutazione e dimostrare facilmente l'incompatibilità, qualcosa trovi che non riesci ad adeguare per quello esistente.
Re: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
Per me, il 10/03/1998 non puoi più usarlo. È abrogato, non vale più.
Su cosa usare, per me devi andare di codice per entrambi. In quello staccato, c'è poco da discutere, è separato e indipendente, non ci sono alibi.
Su quello adiacente... anche qua, scappatoie non ne vedo, è un'attività (ed un luogo di lavoro) che vai a creare, quindi è nuovo. Dunque, soggetto al codice.
Quanto agli esistenti, sono in regola e puoi anche non fare nulla, però il DM 03/09/2021 dice che devi applicare le norme che indica (quindi RTO/RT/RTV/miniRTO) "nei casi indicati dall'art. 29 comma 3 del decreto 81/08", quindi
La questione l'avevo posta ad un funzionario dei VVF in occasione di un corso sui tre decreti di settembre 2021, esattamente nel caso che proponi: modifiche ad attività approvata con 10/03/1998 incompatibili con la RTO. E, ahinoi, la risposta era proprio quella: rivaluti tutto con RTO.
Su cosa usare, per me devi andare di codice per entrambi. In quello staccato, c'è poco da discutere, è separato e indipendente, non ci sono alibi.
Su quello adiacente... anche qua, scappatoie non ne vedo, è un'attività (ed un luogo di lavoro) che vai a creare, quindi è nuovo. Dunque, soggetto al codice.
Quanto agli esistenti, sono in regola e puoi anche non fare nulla, però il DM 03/09/2021 dice che devi applicare le norme che indica (quindi RTO/RT/RTV/miniRTO) "nei casi indicati dall'art. 29 comma 3 del decreto 81/08", quindi
Se tu non vai in alcun modo ad alterare le condizioni precedentemente approvate (o cambia qualcosa in modo non rilevante e senza aggravio), lasci tutto com'è. Se qualcosa cambia, devi rivalutare tutto col codice.[...] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
La questione l'avevo posta ad un funzionario dei VVF in occasione di un corso sui tre decreti di settembre 2021, esattamente nel caso che proponi: modifiche ad attività approvata con 10/03/1998 incompatibili con la RTO. E, ahinoi, la risposta era proprio quella: rivaluti tutto con RTO.
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Re: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
Questo edificio era probabilmente autorizzato dai VVF quando c'era un vecchio inquilino (poi rimasto vuoto fino ad ora), probabilmente se cercassi ci sarebbe una vecchia pratica anche per questo. In ogni caso l'edificio è identico agli altri e avrei le stesse incompatibilità. Ad esempio il COPI richiede aperture per smaltimento con certe caratteristiche oppure idranti che di fatto devono rispondere alla UNI 10779. In edifici esistenti/vecchi non è difficile purtroppo riscontrare aperture di cui non puoi ad esempio garantire che fondano oppure idranti addirittura antecedenti alla prima edizione della UNI 10779.Su cosa usare, per me devi andare di codice per entrambi. In quello staccato, c'è poco da discutere, è separato e indipendente, non ci sono alibi.
E quindi hanno fatto l'ennesima "cavolata". Ok forzare la mano nell'andare verso il COPI ma se il COPI stesso (che è in vigore a norma di legge) dice che in caso di incompatibilità si può non usare mi sembra che ci sia un corto circuito normativo. Queste "sviste" possono costare decine o centinaia di migliaia di euro alle aziende con il risultato che alcuni preferiscono non adeguarsi...La questione l'avevo posta ad un funzionario dei VVF in occasione di un corso sui tre decreti di settembre 2021, esattamente nel caso che proponi: modifiche ad attività approvata con 10/03/1998 incompatibili con la RTO. E, ahinoi, la risposta era proprio quella: rivaluti tutto con RTO.
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Re: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
Ho posto la domanda a un Funzionario non più tardi di due settimane fa, e la sua risposta è lapidaria. Non si usa più, stop, al suo posto, ove citato internamente alle normative verticali, usi il Minicodice.
Anche secondo me è troppo semplicistica come risposta, ma così è... e ci sono, come dici tu, migliaia di euro di adeguamenti all'orizzonte.
Anche secondo me è troppo semplicistica come risposta, ma così è... e ci sono, come dici tu, migliaia di euro di adeguamenti all'orizzonte.
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Re: IL DM 10/03/1998 E' REALMENTE DEFUNTO O VIVACCHIA TUTTORA?
Tanto per dirne una. Il capannone esistente non ha protezione esterna idranti e all'epoca fu approvato e rilasciato CPI così (classico in molti vecchi capannoni). Qualche piccola modifica interna adesso ci sarebbe da regolarizzare (e forse addirittura l'ampliamento adiacente comporterà qualche piccola modifica all'esistente). Da cui secondo quello che stiamo dicendo, rivedendo con l'esistente con il COPI che richiama espressamente la UNI 10779, bisognerebbe realizzare la rete esterna. Quindi ci mettiamo a scavare su tutto il perimetro spendendo 50.000 euro solo per questo apprestamento? Che fino ad oggi non serviva? Oppure non si dichiarano le modifiche e si lascia tutto com'è, applicando il COPI al solo ampliamento isolato e anche lì scavando tutto intorno per fare la rete esterna con il risultato che avremmo 2 capannoni identici a 20 m di distanza dove faranno la stessa attività e uno avrà la rete idranti esterna ed uno no?
Ma come si spiega ad un committente una roba del genere? A me i committenti che non si adeguano non piacciono e non ci lavoro, tuttavia in questo caso sarei d'accordo con lui perchè è evidente che l'applicabilità delle norme non si sposa con il buon senso.
