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divieto riscaldamento locali non abitabili

Inviato: gio dic 01, 2022 10:41
da Edoardo74
Buongiorno la legge regionale 11 dicembre 2006 art 24 comma 3bis, vieta il riscaldamento di locali abitabili con l' eccezione di "gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)."
Secondo la vostra esperienza il divieto vale solo per gli Immobili vincolati, oppure per qualsiasi immobile in zona vincolata?

Re: divieto riscaldamento locali non abitabili

Inviato: gio dic 01, 2022 11:17
da NoNickName
Il dlgs si applica ai beni culturali e a quelli paesaggistici.
Sono beni paesaggistici gli immobili indicati all’articolo 134 (inclusi i complessi di immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e le aree di cui all’articolo 142 che però non contiene le zone territoriali omogenee A e B.

Quindi come al solito la risposta può essere sì o no.

Re: divieto riscaldamento locali non abitabili

Inviato: gio dic 01, 2022 11:44
da giotisi
Edoardo74 ha scritto: gio dic 01, 2022 10:41 .. vieta il riscaldamento di locali abitabili ..
abitabili o non abitabili come da titolo del post?
Perchè il divieto di riscaldamento dei non abitabili riguarda tutti gli immobili ad eccezione di.....