Leggete un po' e poi mi dite come la interpretate. Stesso prodotto, cambio di dichiarazione, prezzo aumentato. E soprattutto non spiegano che l'allegato I lo si può usare solo dove non c'è l'asseverazione del tecnico (quindi non per il 110%)

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Quindi se consideri la sola caldaia meglio ancora! 24 * 1550! Sai a quanto la fatturano poi!Terminus ha scritto: sab giu 05, 2021 10:32 A parte che ci sarebbe da discutere su quale sia la potenza da considerare nel sistema ibrido: a me ENEA ha risposto che si deve considerare la potenza della sola caldaia a gas, quindi tutto questo gioco andrebbe a farsi friggere.
Il discorso di considerare potenza caldaia è relativo al limite dei 35 kWt per non dover dimostrare aumento di potenza. Per ibrido e massimali rimane potenza utile PDC. Invece per caldaie a condensazione il limite allegato I è 180/200 €/kWtSuperP ha scritto: sab giu 05, 2021 10:51Quindi se consideri la sola caldaia meglio ancora! 24 * 1550! Sai a quanto la fatturano poi!Terminus ha scritto: sab giu 05, 2021 10:32 A parte che ci sarebbe da discutere su quale sia la potenza da considerare nel sistema ibrido: a me ENEA ha risposto che si deve considerare la potenza della sola caldaia a gas, quindi tutto questo gioco andrebbe a farsi friggere.
Certomarcoaroma ha scritto: sab giu 05, 2021 13:42 Il discorso di considerare potenza caldaia è relativo al limite dei 35 kWt per non dover dimostrare aumento di potenza. Per ibrido e massimali rimane potenza utile PDC. Invece per caldaie a condensazione il limite allegato I è 180/200 €/kWt
In un paese normale sarebbe sicuramente così.vinz75 ha scritto: sab nov 13, 2021 19:39 Il nuovo decreto riguarderà solo i lavori con deposito successivo alla sua entrata in vigore.
Almeno spero.
Dunque perchè temere sui "vecchi" lavori?
La mia paura è che il decreto preveda queste verifiche (visto e congruità) per tutte le cessioni a partire dall'entrate in vigore. Agganciano l'obbligo alla data di cessione dei crediti a prescindere della data di inizio lavori.vinz75 ha scritto: sab nov 13, 2021 19:39 Il nuovo decreto riguarderà solo i lavori con deposito successivo alla sua entrata in vigore.
Almeno spero.
Dunque perchè temere sui "vecchi" lavori?
Nonostante sia una cosa abominevole non mi pare una norma retroattiva.Terminus ha scritto: sab nov 13, 2021 19:50In un paese normale sarebbe sicuramente così.vinz75 ha scritto: sab nov 13, 2021 19:39 Il nuovo decreto riguarderà solo i lavori con deposito successivo alla sua entrata in vigore.
Almeno spero.
Dunque perchè temere sui "vecchi" lavori?
Ma da quanto leggo, nella bozza della finanziaria hanno ancora previsto quell'altra ca***ta della CILAS consegnata entro il 30/09/21 per poter proseguire le unifamilari a dicembre 22.
La retroattività quindi sembra non sia un tabù.
Vedremo. Se davvero chiederanno la congruità sarà una cosa scandalosa, sicuramente non costituzionale.ponca ha scritto: sab nov 13, 2021 20:06 Se vai a cedere il credito lunedì ti chiedono il visto, hanno già modificato il modello ade ed il portale. Temo anche la congruità.
Tom Bishop ha scritto: dom nov 14, 2021 06:40 Vale la data della spesa. Se non hai ancora concluso i lavori e hai solo pagato acconti ti devi fare la congruità. E mi sembra anche giusto. Dove ho fatto io pratiche 110+50 i computi metrici del 50 li ho sempre fatti con riferimento ai prezzari anche se non stava scritta da nessuna parte. Ma l'ho sempre fatto perché in caso di controllo nessuno avrebbe potuto contestarmi i prezzi. Poi dico se avete fatto le cose per bene cosa avete da temere? Fate ste benedetti computi e amen.
Vero, infatti ieri ho inviato a tutti i miei clienti (pochi) che sto seguendo una bella informativa dicendogli di mettere a budget più del previsto perché ci saranno novità. Per fortuna la maggior parte li avevo informati già da subito ed erano pronti a integrare quanto necessario, per loro l'intervento sarà sempre conveniente.ponca ha scritto: dom nov 14, 2021 09:59Tom Bishop ha scritto: dom nov 14, 2021 06:40 Vale la data della spesa. Se non hai ancora concluso i lavori e hai solo pagato acconti ti devi fare la congruità. E mi sembra anche giusto. Dove ho fatto io pratiche 110+50 i computi metrici del 50 li ho sempre fatti con riferimento ai prezzari anche se non stava scritta da nessuna parte. Ma l'ho sempre fatto perché in caso di controllo nessuno avrebbe potuto contestarmi i prezzi. Poi dico se avete fatto le cose per bene cosa avete da temere? Fate ste benedetti computi e amen.
Se un tuo cliente sta facendo il 110 sulla base di un tuo computo dei e poi esce un listino nazionale con prezzi più bassi si troverà comunque a pagare una cifra superiore a quella preventivata.
Tutto qua
Non sono d'accordo col tuo ragionamento.Tom Bishop ha scritto: dom nov 14, 2021 06:43 Ovvio che se avete applicato la regola non sta nel 110 lo metto nel 50 con una bella fattura generica a corpo insieme a tutte le altre opere, ora la vedo dura dimostrare i costi.![]()
La vedo un po' diversamente, mi aspetto sempre che le persone, in questo caso lo stato, mantengano gli impegni presi. Per questo mi girano un po'.Tom Bishop ha scritto: dom nov 14, 2021 10:01Vero, infatti ieri ho inviato a tutti i miei clienti (pochi) che sto seguendo una bella informativa dicendogli di mettere a budget più del previsto perché ci saranno novità. Per fortuna la maggior parte li avevo informati già da subito ed erano pronti a integrare quanto necessario, per loro l'intervento sarà sempre conveniente.ponca ha scritto: dom nov 14, 2021 09:59Tom Bishop ha scritto: dom nov 14, 2021 06:40 Vale la data della spesa. Se non hai ancora concluso i lavori e hai solo pagato acconti ti devi fare la congruità. E mi sembra anche giusto. Dove ho fatto io pratiche 110+50 i computi metrici del 50 li ho sempre fatti con riferimento ai prezzari anche se non stava scritta da nessuna parte. Ma l'ho sempre fatto perché in caso di controllo nessuno avrebbe potuto contestarmi i prezzi. Poi dico se avete fatto le cose per bene cosa avete da temere? Fate ste benedetti computi e amen.
Se un tuo cliente sta facendo il 110 sulla base di un tuo computo dei e poi esce un listino nazionale con prezzi più bassi si troverà comunque a pagare una cifra superiore a quella preventivata.
Tutto qua
E perché no? I fornitori di PDC lo stanno facendo settimana per settimana in questo periodo con ordini già in essere. E se vuoi le macchine, paghi.ponca ha scritto: dom nov 14, 2021 10:44
Ad un privato non sarebbe concesso di introdurre un nuovo listino prezzi in corso d'opera (giustamente).
Quindi tu sposteresti ancora prima la data (delibera condominiale, firma contratti ecc.).marcoaroma ha scritto: dom nov 14, 2021 23:43 Va considerato che non può essere la data della pratica edilizia a definire in quale "listino prezzi" rientrare perché nel superbonus, la pratica edilizia si deposita quando è già tutto pronto e ci si sta lavorando da mesi, con opere, computi e offerte già definite.
1 anche a me pare che il testo dell'art. 13 bis parli di computi quindi l'allegato i sarebbe superato e si passa ai computi sempre e comunque.Ronin ha scritto: lun nov 15, 2021 11:38 1 mi pare che il DL 34 modificato dica che si usa il prezziario fino a nuovo decreto, quindi per ora no (di fatto credo di capire che non ci sono più gli ecobonus semplificati: con cessione/sconto son tutti uguali, visto + congruità)
2 la verifica di congruità va fatta con le regole vigenti alla data in cui si sono sostenute le spese che dovevano essere congrue, ovviamente, le leggi non sono retroattive (almeno ad oggi, salvo che nella legge di conversione del DL scrivano cose differenti)
3 ciò in effetti è problematico perchè la verifica si fa a fine lavori quindi nel caso di cantieri "lunghi" con più SAL si potrebbe essere costretti a verificare ogni fattura con riferimenti di congruità diversi (es. una fattura di ottobre senza congruità, una di novembre con il listino DEI, una di gennaio con il nuovo listino nazionale), e potrebbe darsi il caso di spese (cumulate per la stessa lavorazione, ovviamente) che sono congrue in una verifica ma non in quella successiva, per la gioia dei funzionari UCAS![]()
può essere ma l'art. 121 modificato richiama il comma 13 bis del 119vinz75 ha scritto: lun nov 15, 2021 12:27 Il nuovo decreto non abroga il Decreto Requisiti, che dunque è vigente in ogni sua parte.
Qui c'erano già asseverazione e congruità per tutti gli interventi, non è una novità del 157.
Con le eccezioni che conosciamo.
Per cui credo che fin tanto che non sia abrogato il punto 13.2 dell'All.A, per Eco non cambia nulla.
Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del costruttore è obbligatorio usare All.I.
All.A P.to 13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:ponca ha scritto: lun nov 15, 2021 12:34può essere ma l'art. 121 modificato richiama il comma 13 bis del 119vinz75 ha scritto: lun nov 15, 2021 12:27 Il nuovo decreto non abroga il Decreto Requisiti, che dunque è vigente in ogni sua parte.
Qui c'erano già asseverazione e congruità per tutti gli interventi, non è una novità del 157.
Con le eccezioni che conosciamo.
Per cui credo che fin tanto che non sia abrogato il punto 13.2 dell'All.A, per Eco non cambia nulla.
Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del costruttore è obbligatorio usare All.I.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a)
il riferimento sarebbe ai prezzari, poi non so come debba essere interpretato
e non so cosa sarebbe preferibile tra il delirio dell'allegato i e il delirio di fare un computo metrico per la sostituzione di una tenda o una caldaia
secondo me il riferimento è ai computi e di fatto (insieme al visto di conformità) è la fine della cessione dei crediti per importi sotto 10K
capisco la situazione di chi si trova le regole cambiate tra il momento in cui fa l'ordine e il momento in cui paga la fattura. con "le leggi non sono retroattive" intendevo semplicemente dire che la nuova regola si applica dal momento in cui viene emanata, non è un giudizio di merito.ponca ha scritto: lun nov 15, 2021 12:11 Un mio cliente, tanto per fare un esempio, ha comprato un portoncino blindato da 5K acquistato con il bonus casa proprio perchè il prezzo non rispettava l'allegato i. Adesso scopre che non potrà cedere il credito.
questo dovrebbe essere il primo problema di cui si deve occupare il parlamento, perchè ovviamente ad oggi i nuovi cantieri di una certa entità sono fermi in attesa di capire se e di quanto si possono tenere i prezzi gonfiati rispetto a prima.ponca ha scritto: lun nov 15, 2021 12:11Aldilà della polemica come faccio a fare un progetto, un computo ed una stima dei costi oggi, ipotizzando di realizzare l'intervento tra 6 mesi, quando avremo il listino nazionale?
anche secondo me l'obiettivo è di ottenerlo de facto senza scriverlo, come per il superbonus per le unifamiliariponca ha scritto: lun nov 15, 2021 12:34 secondo me il riferimento è ai computi e di fatto (insieme al visto di conformità) è la fine della cessione dei crediti per importi sotto 10K
che l'asseverazione non sia una novità è certovinz75 ha scritto: lun nov 15, 2021 12:43All.A P.to 13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:ponca ha scritto: lun nov 15, 2021 12:34può essere ma l'art. 121 modificato richiama il comma 13 bis del 119vinz75 ha scritto: lun nov 15, 2021 12:27 Il nuovo decreto non abroga il Decreto Requisiti, che dunque è vigente in ogni sua parte.
Qui c'erano già asseverazione e congruità per tutti gli interventi, non è una novità del 157.
Con le eccezioni che conosciamo.
Per cui credo che fin tanto che non sia abrogato il punto 13.2 dell'All.A, per Eco non cambia nulla.
Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del costruttore è obbligatorio usare All.I.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a)
il riferimento sarebbe ai prezzari, poi non so come debba essere interpretato
e non so cosa sarebbe preferibile tra il delirio dell'allegato i e il delirio di fare un computo metrico per la sostituzione di una tenda o una caldaia
secondo me il riferimento è ai computi e di fatto (insieme al visto di conformità) è la fine della cessione dei crediti per importi sotto 10K
Era già obbligatorio non è una novità.
Devono togliere l'eccezione del p.to 13.2 perchè non si faccia più riferimento all.All.I
13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da unadichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o dellaspesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto
non è solo questoRonin ha scritto: lun nov 15, 2021 12:47capisco la situazione di chi si trova le regole cambiate tra il momento in cui fa l'ordine e il momento in cui paga la fattura. con "le leggi non sono retroattive" intendevo semplicemente dire che la nuova regola si applica dal momento in cui viene emanata, non è un giudizio di merito.ponca ha scritto: lun nov 15, 2021 12:11 Un mio cliente, tanto per fare un esempio, ha comprato un portoncino blindato da 5K acquistato con il bonus casa proprio perchè il prezzo non rispettava l'allegato i. Adesso scopre che non potrà cedere il credito.
esattovinz75 ha scritto: lun nov 15, 2021 12:27 Il nuovo decreto non abroga il Decreto Requisiti, che dunque è vigente in ogni sua parte.
Qui c'erano già asseverazione e congruità per tutti gli interventi, non è una novità del 157.
Con le eccezioni che conosciamo.
Per cui credo che fin tanto che non sia abrogato il punto 13.2 dell'All.A, per Eco non cambia nulla.
Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del costruttore è obbligatorio usare All.I.
ho visto il tuo video, provo a spiegarti da dove nasce il mio dubbiogirondone ha scritto: lun nov 15, 2021 13:40esattovinz75 ha scritto: lun nov 15, 2021 12:27 Il nuovo decreto non abroga il Decreto Requisiti, che dunque è vigente in ogni sua parte.
Qui c'erano già asseverazione e congruità per tutti gli interventi, non è una novità del 157.
Con le eccezioni che conosciamo.
Per cui credo che fin tanto che non sia abrogato il punto 13.2 dell'All.A, per Eco non cambia nulla.
Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del costruttore è obbligatorio usare All.I.
il decreto con i vari rimandi mi pare palese a me