Tecnico abilitato a redigere certificazioni energetiche
Inviato: lun gen 07, 2008 13:05
Decreto Ministeriale del 26 ottobre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007
Il provvedimento modifica l’art. 1, comma 6 (definizione di “tecnico abilitato”), del DM 19 febbraio 2007 sostituendo alle parole: “agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali” le parole “agli specifici ordini e collegi professionali”.
Con questa modifica, la definizione di “tecnico abilitato” non sarà circoscritta agli ingegneri architetti, geometri e periti industriali, ma comprenderà ciascun “soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente” iscritto “agli specifici ordini e collegi professionali”, quindi anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari.
gfrank
Il provvedimento modifica l’art. 1, comma 6 (definizione di “tecnico abilitato”), del DM 19 febbraio 2007 sostituendo alle parole: “agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali” le parole “agli specifici ordini e collegi professionali”.
Con questa modifica, la definizione di “tecnico abilitato” non sarà circoscritta agli ingegneri architetti, geometri e periti industriali, ma comprenderà ciascun “soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente” iscritto “agli specifici ordini e collegi professionali”, quindi anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari.
gfrank