344 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. (questo comma penso riguardi la ristrutturazione integrale degli edifici, strutture opache, trasparenti e l'impianto assieme, dato che singolarmente si applicano altri commi)
345 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita` immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. (bene, molto bene. Speriamo si diffonda bene la notizia tra i privati)
346 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita` , spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. (anche qui sono contento, l'importante è che gli operatore del settore siano seri e capaci. Improvvisarsi venditori di pannelli solari può creare problemi, nel senso che non c'è peggior pubblicità negativa di impianti mal funzionanti e non redditizi. )
347 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione all’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. (buona scelta, penalizzata dall'imposizione di mettere a punto il sistema di distribuzione. Spero intendessero il sistema di regolazione, e spero che correggano questa svista. Rivedere il sistema di distribuzione, oltre ad essere difficilmente fattibile, non ha più di tanto senso)
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e` concessa con le modalita` di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreche ´ siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti e` asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un « attestato di qualificazione energetica », predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unita` immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unita` immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili. (speriamo che escano in tempi brevi come promesso le linee guida nazionali per la certificazione)
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
350 All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e` inserito il seguente:« 1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unita` abitativa ». (non so che senso abbia 0,2kW. Forse si voleva indicare una potenza di picco minina di 0,2kWp per unità immobiliare?
351 Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche´ del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.
352. Per l’attuazione del comma 351 e` costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007- 2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita` per l’accesso e l’erogazione dell’incentivo, nonche´ i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione.
353 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di lasse energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un’unica rata.
354 Ai soggetti esercenti attivita` d’impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purche´ alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all’80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.
Finanziaria 2007: andiamo a commentare assime i commi
Moderatore: Edilclima
Finanziaria 2007: andiamo a commentare assime i commi
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Finanziaria 2007: andiamo a commentare assime i commi
Il punto 344, non è chiaro a cosa si riferisce. Se riguarda la ristrutturazione integrale di un edificio dovrebbe essere precisato altrove che nell'ambito delle ristrutturazioni integrali non è possibile applicare le singole voci separatamente (cosa che attualemente non è stata fatta), in caso contrario tutti applicheranno le singole voci, giacchè il tetto di detrazione che scaturisce dalla somma delle singole voci è ben superiore al tetto di cui al comma 1 (150.000 Euro contro 100.000 Euro).
il punto 347, io lo interpreto in questo modo: il sistema di distribuzione è tutto ciò che parte dalla caldaia fino ai terminali di erogazione del calore in ambiente (radiatori, ventilconvettori e pavimenti radianti). La detrazione è conseguente all'installazione della caldaia a condensazione, se in altre parole io faccio un pavimento radiante senza installare una caldaia a condensazione non detraggo niente.
il punto 347, io lo interpreto in questo modo: il sistema di distribuzione è tutto ciò che parte dalla caldaia fino ai terminali di erogazione del calore in ambiente (radiatori, ventilconvettori e pavimenti radianti). La detrazione è conseguente all'installazione della caldaia a condensazione, se in altre parole io faccio un pavimento radiante senza installare una caldaia a condensazione non detraggo niente.
Re: Finanziaria 2007: andiamo a commentare assime i commi
sempre sul punto 344, bisognerebbe poi capire se la condizione da soddisfare: verifica del FAEP diminuito del 20%, è più o meno restrittiva rispetto alla verifica sulla trasmittanza delle pareti!
Allo stato attuale, se io ristrutturo totalmente un immobile, posso scegliere se ricadere nel 1° comma, o nei 3 commi successivi. Quindi ho una duplice possibilità di ricadere nelle detrazioni. Tuttavia appare chiaro fin da ora che non c'è convenienza a ricadere nel caso del comma 1, a meno che la verifica richiesta non sia molto più facile da soddisfare rispetto a quelle richieste dai 3 commi successivi!
Considerata la diminuzione del 20% sul FAEP limite, ho però sentore che la verifica di cui al comma 1, per un edificio esistente, sia molto difficile da soddisfare!
Allo stato attuale, se io ristrutturo totalmente un immobile, posso scegliere se ricadere nel 1° comma, o nei 3 commi successivi. Quindi ho una duplice possibilità di ricadere nelle detrazioni. Tuttavia appare chiaro fin da ora che non c'è convenienza a ricadere nel caso del comma 1, a meno che la verifica richiesta non sia molto più facile da soddisfare rispetto a quelle richieste dai 3 commi successivi!
Considerata la diminuzione del 20% sul FAEP limite, ho però sentore che la verifica di cui al comma 1, per un edificio esistente, sia molto difficile da soddisfare!
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: Finanziaria 2007: andiamo a commentare assime i commi
L'introduzione di una serie di detrazioni fiscali del 55% con misure massime variabili per interventi di riqualificazione energetica, di edifici esistenti che sono posti in essere nel corso del 2007 sono sicuramente molto interessanti ma mi sorge un dubbio, visto che come professionisti dovremmo attuare due cose:
1) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione; ( e questo è chiaro)
2) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Come si può attuare questa seconda condizione visto che mancano ancora i regolamento di attuazione e soprattutto come deve essere un certificato energetico?
1) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione; ( e questo è chiaro)
2) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Come si può attuare questa seconda condizione visto che mancano ancora i regolamento di attuazione e soprattutto come deve essere un certificato energetico?
Andrea Diqui
Andrea, leggi qui:
...certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un « attestato di qualificazione energetica », predisposto ed asseverato da un professionista abilitato...
Per quanto riguarda il mio parere...sono felice di una svolta di questo tipo da parte del governo! ...ma con una speranza, soprattutto a riguardo del discorso cambio caldaia con una a condensazione: che la categoria degli installatori sparagnini (differente dalla categoria degli installatori seri!) faccia sempre una SERIA valutazione delle opere da mettere in atto e non faccia lavori arruffati con la compiacenza dell'amico tecnico sparagnino che poi firma il tutto (e anche in questo caso di tecnici sparagnini ce n'è in giro una marea...)
...certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un « attestato di qualificazione energetica », predisposto ed asseverato da un professionista abilitato...
Per quanto riguarda il mio parere...sono felice di una svolta di questo tipo da parte del governo! ...ma con una speranza, soprattutto a riguardo del discorso cambio caldaia con una a condensazione: che la categoria degli installatori sparagnini (differente dalla categoria degli installatori seri!) faccia sempre una SERIA valutazione delle opere da mettere in atto e non faccia lavori arruffati con la compiacenza dell'amico tecnico sparagnino che poi firma il tutto (e anche in questo caso di tecnici sparagnini ce n'è in giro una marea...)