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Obbligo cappotto termico

Inviato: gio mar 28, 2019 11:47
da FlavioMa
Buongiorno. Dobbiamo intervenire sulla facciata del condominio perchè scrostata e perchè alcuni pezzi di intonaco tendono a staccarsi. L'immobile ha 35 anni. Delle due imprese interpellate per sistemare la facciata, una dice che il cappotto è obbligatorio e l'altra no.
Analizzando il testo unico sull'efficienza energetica degli edifici della Regione Lombardia (decreto 176/2017), nell'allegato, al punto 7 (REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO) si viene rinviati al successivo punto 8 dove si parla di riqualificazione energetica.

Nel nostro caso, è pacifico il fatto che si tratti di ristrutturazione importante di secondo livello, come si evince anche dalle definizioni allegate al decreto 176/2017 di Regione Lombardia (punti 63, 64, 66). Il fatto è che l'art 7 dello stesso decreto, dove si parla di ristrutturazioni importanti di secondo livello, dice che deve essere verificato "il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al successivo punto 8;". Ma l'art. 8 tratta di riqualificazione energetica. Quindi il dubbio è: se in sede di ristrutturazione importante devo rispettare i requisiti della riqualificazione, allora può essere vero che devo installare il cappotto per raggiungere detti requisiti.
Ringrazio chi vorrà rispondere

Re: Obbligo cappotto termico

Inviato: gio mar 28, 2019 12:17
da giotisi
Se è un secondo livello, devi arrivare alle trasmittanze limite indicate (compresi i PT) e rispettare l'H't: entrambe cose assai difficili ANCHE con il cappotto.
Vi serve un buon professionista, che vi dica, anche solo in via preliminare, che strada seguire, che costi andate a sostenere, e quali siano le forme di incentivazione, cessione del credito ecc.ecc. alle quali attingere per il finanziamento dell'opera.