Quando è necessaria la relazione art.28 L10/91?
Moderatore: Edilclima
Quando è necessaria la relazione art.28 L10/91?
Ripropongo il quesito in altri termini:
anche per interventi di manutenzione straordinaria sull'involucro (senza toccare l'impianto), come è il caso dell'inserimento di nuove finestre su di una facciata, è necessaria presentare al Comune la relazione prevista all’art.15 dell’allegato I del D.L. 311?
Grazie
anche per interventi di manutenzione straordinaria sull'involucro (senza toccare l'impianto), come è il caso dell'inserimento di nuove finestre su di una facciata, è necessaria presentare al Comune la relazione prevista all’art.15 dell’allegato I del D.L. 311?
Grazie
Rox
Re: Quando è necessaria la relazione art.28 L10/91?
SIRox ha scritto:Ripropongo il quesito in altri termini:
anche per interventi di manutenzione straordinaria sull'involucro (senza toccare l'impianto), come è il caso dell'inserimento di nuove finestre su di una facciata, è necessaria presentare al Comune la relazione prevista all’art.15 dell’allegato I del D.L. 311?
Grazie
Grazie.
Un altro dubbio riguarda i sistemi di contabilizzazione e regolazione da prevedersi obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente, nel caso di frazionamento di una unità immobiliare ad uso residenziale in due abitazioni (senza aumento di volumetrie) nel caso l'impianto di riscaldamento sia centralizzato. Visto che il proprietario rimarrebbe sempre lo stesso è possibile non effettuare alcun intervento?
Un altro dubbio riguarda i sistemi di contabilizzazione e regolazione da prevedersi obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente, nel caso di frazionamento di una unità immobiliare ad uso residenziale in due abitazioni (senza aumento di volumetrie) nel caso l'impianto di riscaldamento sia centralizzato. Visto che il proprietario rimarrebbe sempre lo stesso è possibile non effettuare alcun intervento?
Rox
Re: Quando è necessaria la relazione art.28 L10/91?
Non mi risulta che sia necessaria la L10 per questo tipo d'intervento perlomeno nel mio Comune, mentre mi è stata richiesta per il frazionamento di un'unità senza opere quindi informati presso il tuo Comune. salutiRox ha scritto:Ripropongo il quesito in altri termini:
anche per interventi di manutenzione straordinaria sull'involucro (senza toccare l'impianto), come è il caso dell'inserimento di nuove finestre su di una facciata, è necessaria presentare al Comune la relazione prevista all’art.15 dell’allegato I del D.L. 311?
Grazie
Re: Quando è necessaria la relazione art.28 L10/91?
Non dipende dal comune (se no staremmo freschi). Il 311 vale in tutta Italia (Lombardia compresa, dove non e' in conflitto col DGR) e prevede alcuni adempimenti da dimostrare con relazione, da graduare a seconda del tipo di intervento e la MS puo' o non puo' ricadere. La formazione di nuove finestre IMHO ricade e quindi la relazione serve, relazione che si limitera' a dimostrare il rispetto dei limiti di tabella da parte delle nuove strutture.
Re: Quando è necessaria la relazione art.28 L10/91?
Ma se non dipende dal comune perchè fare la L10 se il comune non la chiede ?
Ricordo che se la sostituzione degli infissi avviene con modifica del materiale o della tipologia è manutenzione staordinaria altrimenti è manutenzione ordinaria.
"La formazione di nuove finestre IMHO ricade e quindi la relazione serve".
Scusa ma cosa significa IMHO ?
ultima cosa non riesco a trovare il punto dove si evince che le finestre/manutenzione staordinaria ricadono nell'applicazione dell’art.15 dell’allegato I del D.L. 311.
Ricordo che se la sostituzione degli infissi avviene con modifica del materiale o della tipologia è manutenzione staordinaria altrimenti è manutenzione ordinaria.
"La formazione di nuove finestre IMHO ricade e quindi la relazione serve".
Scusa ma cosa significa IMHO ?

Re: Quando è necessaria la relazione art.28 L10/91?
Perchè lo dice una legge dello Stato >>>> D.LGS.311/06edison ha scritto:Ma se non dipende dal comune perchè fare la L10 se il comune non la chiede ?
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Quando è necessaria la relazione art.28 L10/91?
Scusa ma se la L10 dev'essere deposita "presso le amministrazioni competenti... in doppia copia" come riporta l'allegato I art. 15 del D.Lgs 311, nella fattispecie Comune e se quest'ultimo non la vuole mi spieghi perché la devo comunque fare ?
A scanso di equivoci stiamo discutendo di sola L10/91 senza quindi la necessità di compilare gli allegati A - E per la detrazione fiscale.
Infine ma che risposta è "Perchè lo dice una legge dello Stato >>>> D.LGS.311/06" si più preciso altrimenti di questo passo non arriveremo mai ad un dunque.
A scanso di equivoci stiamo discutendo di sola L10/91 senza quindi la necessità di compilare gli allegati A - E per la detrazione fiscale.
Infine ma che risposta è "Perchè lo dice una legge dello Stato >>>> D.LGS.311/06" si più preciso altrimenti di questo passo non arriveremo mai ad un dunque.
Re: Quando è necessaria la relazione art.28 L10/91?
Ripeto: La L.10/91, il D.Lgs.192/05, il D.Lgs.311/06, DGR 5018 e 5773 se sei in Regione Lombardia sono tutte leggi che ciascun cittadino deve rispettare.edison ha scritto:Scusa ma se la L10 dev'essere deposita "presso le amministrazioni competenti... in doppia copia" come riporta l'allegato I art. 15 del D.Lgs 311, nella fattispecie Comune e se quest'ultimo non la vuole mi spieghi perché la devo comunque fare ?
A scanso di equivoci stiamo discutendo di sola L10/91 senza quindi la necessità di compilare gli allegati A - E per la detrazione fiscale.
Infine ma che risposta è "Perchè lo dice una legge dello Stato >>>> D.LGS.311/06" si più preciso altrimenti di questo passo non arriveremo mai ad un dunque.
Se non sei in Lombardia, la norma di riferimento ultima è il D.Lgs. 311/06 che all'art. 8 recita:
1.La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
2.La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3.Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.
Non lascia spazio di manovra al comune...la relazione va presentata sempre qualora si ricada nel campo di applicazione ART.3
Re: Quando è necessaria la relazione art.28 L10/91?
Per essere ancora piu' chiari:
il fatto che una legge imponga al cittadino di depositare qualcosa in comune non vuole dire che il comune ha liberta' di scelta su come e quando riceverla.
e IMHO vuol dire: In My Humble Opinion - a mio modesto parere.
il fatto che una legge imponga al cittadino di depositare qualcosa in comune non vuole dire che il comune ha liberta' di scelta su come e quando riceverla.
e IMHO vuol dire: In My Humble Opinion - a mio modesto parere.