Il confine sottile tra rimessaggio attrezzature ed autorimessa

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alessiotst
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Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Il confine sottile tra rimessaggio attrezzature ed autorimessa

Messaggio da alessiotst »

Nelle aziende agricole capita spesso di vedere delle porzioni di edificio adibite a rimessaggio attrezzature e mezzi, con annessa anche una piccola officina.
Quando questi locali dove si trovano trattori, furgoni, rimorchi, motoseghe, decespugliatori ed accessori vari superano i 300mq, si configura l'attività 75?

La definizione di autorimessa nel DM 01.02.86 lascerebbe intendere di no ("area coperta destinata ESCLUSIVAMENTE al ricovero, alla sosta, etc. di autoveicoli con i servizi annessi") spostando quindi il limite per l'assoggettabilità a 1000mq in quanto deposito con più di 5000 Kg di mat. combustibili.
Mi piacerebbe capire se esiste un chiarimento ufficiale che dice questo. E' mai capitato a nessuno?

Buona serata!
Terminus
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Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Il confine sottile tra rimessaggio attrezzature ed autorimessa

Messaggio da Terminus »

Gli autoveicoli e mezzi d'opera costituiscono un rischio di per sè, per la presenza del combustibile all'interno dei serbatoi ed altro.
Pertanto dove si ha un rimessaggio con tali mezzi, sussiste l'attività di autorimessa ed in linea generale non ci può andare null'altro di combustibile.
Questo varrebbe a rigore anche sotto i 300mq, anche se nessuno ci bada.
Ronin
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Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Il confine sottile tra rimessaggio attrezzature ed autorimessa

Messaggio da Ronin »

Io ragionerei sempre a partire dal fatto che quel che non è vietato e' permesso.
Anche sull'uso esclusivo in presenza di combustibile si operi cum grano salis: Ok non frammischiare depositi di materiali solidi e liquidi infiammabili (di modo che si cumula il rischio di innesco dei secondi con l'elevata persistenza e potere calorifico dei primi), ma se sulla parete della rimessa c'è una rastrelliera con gli attrezzi non credo che ci scandalizziamo.
Fuori dal campo di applicazione delle regole tecniche vale sempre la vdr, e pertanto non c'è niente di automatico; applicare le stesse prescrizioni della rtv garantisce la sicurezza naturalmente ma può anche condurre a prescrizioni di irragionevole onerosità (io proprio da questo partirei più che dal quesito formale: Considerarla autorimessa porta a prescrizioni molto onerose o impattanti sulle attività? O porta a prescrizioni che anche la vdr farebbe ritenere opportune? In questo secondo caso perché aver paura delle parole?)
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