Cambio di destinazione d'uso

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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Roberto Fenzi
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Cambio di destinazione d'uso

Messaggio da Roberto Fenzi »

Salve, vi sottopongo il caso di una porzione di fabbricato artigianale che viene trasformata in 4 unità immobiliari.
Trattasi di cambio di destinazione d'uso.
A parere l'intervento si configura come manutenzione straordinaria e le superfici esterne disperdenti, tutte, devono rispondere al punto 2 dell'allegato I del dlgs 311, anche se non sarebbero oggetto di intervento.
Vi pare corretta la mia interpretazione?
Grazie, Roberto Fenzi
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tizicor
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Messaggio da tizicor »

Immagino che intendi 4 unità immobiliari residenziali visto che parli di cambio di destinazione.

In questo caso, sotto il profilo urbanistico, non si ricade della manutenzione straordinaria ma nella ristrutturazione.
Siamo in ogni caso al punto 2 dell'allegato I del dlgs 311 che recita:

<<Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all’articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto ai punti seguenti;>>

E seguono le trasmittanze minime da rispettare per ogni elemento edilizio.

A mio avviso, se non operi alcun intervento sulla parete esterna (lettera a, c.2 All. I), non sei tenuto a rispettare le trasmittanze minime per quella struttura opaca. Viceversa se prevedi anche il solo rifacimento degli intonaci esterni, si.
arkanoid
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Messaggio da arkanoid »

secondo me no.

Se non intervieni sulle strutture come fai a considerarla manutenzione straordiaria? Il 311 considera gli interventi sull'involucro disperdente come manutenzione, non le partizioni interne. Se cambi gli impianti devi rispettare non mi ricordo che punto, ma comunque in linea di principio i rendimenti
Roberto Fenzi
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Messaggio da Roberto Fenzi »

arkanoid ha scritto:secondo me no.

Se non intervieni sulle strutture come fai a considerarla manutenzione straordiaria? Il 311 considera gli interventi sull'involucro disperdente come manutenzione, non le partizioni interne. Se cambi gli impianti devi rispettare non mi ricordo che punto, ma comunque in linea di principio i rendimenti
Ritengo importante prima stabilire se il semplice cambio di destinazione d'uso significa, come credo, manutenzione straordinaria.
Vero che in prima battuta non intervenendo sulle strutture non dovrei adeguarle. Però cambiare l'uso di immobile significa, a parere imio, renderlo conforme ed agibile in conformità alle leggi vigenti, compreso Dlgs. 311.
Faccio un esempio: cambiare l'uso di una serra non obbliga anche al rispetto delle trasmittanze?
Il progettista deve imporre i necessari adeguamenti delle strutture.
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tizicor
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Messaggio da tizicor »

Roberto Fenzi ha scritto:
Ritengo importante prima stabilire se il semplice cambio di destinazione d'uso significa, come credo, manutenzione straordinaria.

Urbanisticamente, non è proprio così.
Il cambio di destinazione (anche senza opere a ciò preordinate) rientra dell'ambito della ristrutturazione che è tutta altra cosa dalla manutenzione straordinaria.
La definizione ufficiale degli interventi edilizi viene data dal Testo Unico per Edilizia, DPR 380/01, Vedi art. 3:

http://www.cornaviera.it/public/urbanis ... agg-07.htm

Purtroppo che ha scritto il 192+311 dimostra di non avere letto questo articolo del TUE, creando confusione.

Roberto Fenzi ha scritto: Vero che in prima battuta non intervenendo sulle strutture non dovrei adeguarle. Però cambiare l'uso di immobile significa, a parere imio, renderlo conforme ed agibile in conformità alle leggi vigenti, compreso Dlgs. 311.
Faccio un esempio: cambiare l'uso di una serra non obbliga anche al rispetto delle trasmittanze?
Il progettista deve imporre i necessari adeguamenti delle strutture.

Su questo concordo pienamente.
Ma non essendoci sintonia tra il DPR 380/01 e il 311, l'Allegato I comma 2 obbliga al rispetto delle trasmittanze minime solo se tocchi la parere, anche per i casi di ristrutturazione=cambio di destinazione.
robvi
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Messaggio da robvi »

E' sempre il solito problema:
quando le normative non sono chiare (o si contraddicono addirittura!), chi decide quale deve essere la corretta interpretazione?
Allora ecco che ognuno tira la coperta (corta) dalla sua parte, lasciando l'altra scoperta.

In questo caso, è ovvio a mio parere che se un capannone artigianale (ma c'era l'impianto di riscaldamento?) viene convertito in residenziale, anche l'involucro deve essere "convertito" per lo stesso tipo di utilizzo! Però . poichè la legge si presta in questo caso ad interpretazioni dubbie, nel dubbio si cerca sempre di fare il meno possibile, credendo di risparmiare; in realtà, se non si adeguano le strutture, si spenderà meno adesso per la ristrutturazione e poi si spenderà di più per il riscaldamento ed il condizionamento (ed un tecnico serio, dovrebbe anche calcolare quanto...); molto probabilmente però tutto questo non interessa molto a chi costruisce adesso, perchè poi non sarà lui ad occupare quegli appartamenti (e quindi a pagare le bolette), al costruttore interessa solamente vendere al prezzo maggiore costruendo con i costi minori. Se a tutto ciò aggiungi che la certificazione energetica è praticamente una farsa, e che l'utente che acquista, queste cose non le sa, si capisce benissimo del perchè l'Italia è e rimarrà ancora per molto un paese energeticamente sottosviluppato.

Ciao
robvi

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