




Apriti cielo. COSA?????
La cosa mi lascia perplesso.
Ipotizziamo una attività soggetta, con norma verticale, che comunica con una attività che prima non era soggetta, e dal 2011 lo è, mi pare evidente che sia giusta l'interpretazione del relatore, e ammettere la comunicazione se la norma verticale della nuova attività lo consente.
Ma se devo progettare una nuova attività, con una norma verticale vecchiotta, ad esempio non dovrei considerare le eventuali comunicazioni con palestre oltre 200mq ad oggi attività 65, ma non attività ex83 ?
Ammesso il fatto che secondo me stava sbagliando, mi viene il dubbio e vado ad investigare un po.
in vari testi coordinati che si trovano in giro sulle norme, sta sempre scritto "i riferimenti al vecchio regolamento DM 16/02/1982 devono intendersi aggiornati secondo l'equiparazione con il nuovo regolamento".
Intendono l'equiparazione dell'Allegato II al DPR del 2011, ma........MAAAAAA
tale allegato non fa questo, non dice che in quella norma le parole "xxx sono sostituite da YYYY", ma stabilisce TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI.
Anche se il DM 16/02/1982 è stato interamente abrogato, ma rimane pubblicato in gazzetta ufficiale.
Forse il relatore ha ragione.
Secondo voi?