Art. 7 D.M. 19/02/2007 (ASSEVERAZIONI)
Inviato: mar ott 30, 2007 18:19
Salve a tutti, ho da porre alcune domande riguardanti la corretta interpretazione dell’art. 7 del D.M. 19/02/2007.
Al comma 2 di tale articolo è specificato che in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi previsti al comma 1 dello stesso articolo può essere sostituita da una certificazione del produttore, corredata dalle certificazione dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
A questo punto mi chiedo e Vi chiedo:
1) La certificazione del produttore, (che è ovviamente è riferita ai nuovi infissi) dispensa il tecnico abilitato dal redigere l’asseverazione attestante la trasmittanza dei vecchi infissi e la riduzione degli indici di trasmittanza così come prescritto al comma 1 dell’art. 7?
2) La certificazione del produttore, oltre ai valori di trasmittanza, deve anche indicare che quella certa tipologia di infissi è stata installata presso l’abitazione del signor X?
3) Casa si intende al comma 2 dell'art. 7 quando si stabilisce che la certificazione dei produttori deve essere corredata dalla certificazione dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto? Si tratta di allegare le certificazioni (o i rapporti di prova) dell’organismo notificato che ha eseguito le prove sul telaio e sui vetri costituenti l’infisso?
4) Tali certificazioni, oltre alla trasmittanza termica dell'infisso devono indicare anche altre parametri quali la permeabilità all'aria, la resistenza al carico del vento e la tenuta all'acqua?
5) Se un infisso è privo di certificazione può il tecnico procedere all'asseverazione calcolando la trasmittanza con la norma UNI 10077-1 o l'infisso deve obbligatoriamente essere dotato di certificazione ai sensi del D.M. 2 aprile 1998?
Al comma 2 di tale articolo è specificato che in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi previsti al comma 1 dello stesso articolo può essere sostituita da una certificazione del produttore, corredata dalle certificazione dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
A questo punto mi chiedo e Vi chiedo:
1) La certificazione del produttore, (che è ovviamente è riferita ai nuovi infissi) dispensa il tecnico abilitato dal redigere l’asseverazione attestante la trasmittanza dei vecchi infissi e la riduzione degli indici di trasmittanza così come prescritto al comma 1 dell’art. 7?
2) La certificazione del produttore, oltre ai valori di trasmittanza, deve anche indicare che quella certa tipologia di infissi è stata installata presso l’abitazione del signor X?
3) Casa si intende al comma 2 dell'art. 7 quando si stabilisce che la certificazione dei produttori deve essere corredata dalla certificazione dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto? Si tratta di allegare le certificazioni (o i rapporti di prova) dell’organismo notificato che ha eseguito le prove sul telaio e sui vetri costituenti l’infisso?
4) Tali certificazioni, oltre alla trasmittanza termica dell'infisso devono indicare anche altre parametri quali la permeabilità all'aria, la resistenza al carico del vento e la tenuta all'acqua?
5) Se un infisso è privo di certificazione può il tecnico procedere all'asseverazione calcolando la trasmittanza con la norma UNI 10077-1 o l'infisso deve obbligatoriamente essere dotato di certificazione ai sensi del D.M. 2 aprile 1998?