Scusate una domanda molto banale ma meglio confrontarci comunque.
Come sappiamo il DPR 151 ha cambiato ormai da un pò i parametri di assoggettabilità delle attività. Tuttavia come noto sono rimaste in piedi molte "vecchie" norme verticali che spesso invece riprendevano al proprio interno i parametri del DM 16/02/1982 per definire l'applicabilità o meno del decreto.
Ho sempre inteso che per l'assoggettabilità seguiamo ovviamente il DPR 151 ma le normative, avendo propria "forza giuridica" continuano ad essere valide e vanno applicate con i parametri che si trovano all'interno. Mi spiego meglio con degli esempi:
1. un'autorimessa (ex attività 92) era soggetta solo sopra i 9 autoveicoli e la relativa norma (DM 01/02/1986) fa infatti distinzione se si hanno più o meno di 9 autoveicoli. Attualmente l'attività è soggetta se supera invece i 300 mq. Ma il DM 01/02/1986 continua a dover essere tuttora applicato integralmente facendo distinzione tra più o meno di 9 autoveicoli con tutto quello che ne consegue. Corretto?
2. un edificio civile abitazione (ex attività 94) era soggetto se l'altezza in gronda superava i 24 m. Adesso il parametro per l'assoggettabilità è diventata l'altezza antincendi superiore a 24 m. Ma il DM 16/05/1987 (norma verticale) continua a dover essere tuttora applicato integralmente anche per edifici con altezza antincendi inferiori a 24 m ma uguali o superiori a 12 m come da capitolo 1 punto 1.0. Corretto?
Grazie.
CHIARIMENTI GENERALI SU ATTUALE ASSETTO NORMATIVO
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