Depenalizzazione mancato rinnovo CPI
Moderatore: Edilclima
Depenalizzazione mancato rinnovo CPI
vi risulta che il mancato rinnovo di un CPI sia stato depenalizzato con ammenda da 5000 euro?
Re: Depenalizzazione mancato rinnovo CPI
A me non risulta. Siamo proprio un paese ridicolo.
Re: Depenalizzazione mancato rinnovo CPI
un amministratore mi ha riferito che all'interno del decreto sulle depenalizzazioni 2016 (che dovrebbe essere uscito da qualche giorno) è inserito anche il mancato rinnovo di CPI, però cercando in rete non sto trovando niente.
Re: Depenalizzazione mancato rinnovo CPI
La disposizione in questione potrebbe essere il D.Lgs.8/16, il quale all'art.1, comma 1 riporta:
"Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda."
Però il D.Lgs.139/06 art.20 riporta:
"1. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime."
Il 139 prevede l'arresto e la reclusione, non solamente la multa o ammenda, pertanto mi sembra di poter dire che la fattispecie non è stata depenalizzata.
Comunque attendo letture più attendibili della mia.
"Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda."
Però il D.Lgs.139/06 art.20 riporta:
"1. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime."
Il 139 prevede l'arresto e la reclusione, non solamente la multa o ammenda, pertanto mi sembra di poter dire che la fattispecie non è stata depenalizzata.
Comunque attendo letture più attendibili della mia.
Re: Depenalizzazione mancato rinnovo CPI
Quello che Terminus ha scritto è l'art.1 comma 1.
Al comma 2 continua dicendo:
La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.
Che non ho idea di cosa significhi.
e al comma 3:
La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell’elenco allegato al presente decreto.
Nell'allegato non si accenna al D.lgs 139/2006, è escluso però ad esempio l'81/08.
Al comma 2 continua dicendo:
La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.
Che non ho idea di cosa significhi.

e al comma 3:
La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell’elenco allegato al presente decreto.
Nell'allegato non si accenna al D.lgs 139/2006, è escluso però ad esempio l'81/08.