Nuovo impianto in edificio esistente (DGR 967/15)
Inviato: gio feb 18, 2016 14:58
Esempio: realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale in un capannone artigianale esistente non riscaldato (finora non l'hanno riscaldato perché non ne hanno avuto la necessità).
Come si configura l'intervento secondo 967/2015?
1) riqualificazione energetica?
Ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, si definiscono interventi di
“riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili alle categorie precedenti e che hanno,
comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una
superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio
o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di
prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e
si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
2) ampliamento / nuova costruzione?
iii. l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi, sempre che la nuova porzione abbia un
volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3,
realizzato anche mediante il cambio di destinazione d’uso di locali esistenti che ne comporti il
mutamento da locali non climatizzati a locali climatizzati. In questi casi, la verifica del rispetto dei
requisiti deve essere condotta solo sulla porzione di edificio costituente l’ampliamento stesso.
Ovviamente, se fosse valida la seconda ipotesi, sarebbe un intervento molto più invasivo...
Come si configura l'intervento secondo 967/2015?
1) riqualificazione energetica?
Ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, si definiscono interventi di
“riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili alle categorie precedenti e che hanno,
comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una
superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio
o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di
prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e
si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
2) ampliamento / nuova costruzione?
iii. l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi, sempre che la nuova porzione abbia un
volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3,
realizzato anche mediante il cambio di destinazione d’uso di locali esistenti che ne comporti il
mutamento da locali non climatizzati a locali climatizzati. In questi casi, la verifica del rispetto dei
requisiti deve essere condotta solo sulla porzione di edificio costituente l’ampliamento stesso.
Ovviamente, se fosse valida la seconda ipotesi, sarebbe un intervento molto più invasivo...