Pompa di calore detraibile con sostituzione caldaia ?
Inviato: ven ott 19, 2007 12:08
Io ho capito che la risposta è positiva e posso portare in detrazione anche la pompa di calore con il comma 347 (anche perchè non riuscirei a rientrare nei limiti del 344), qualcuno sarebbe così gentile da leggersi domanda e risposta e dirmi se concorda ?
On Fri, 19 Oct 2007 09:53:10 +0200
"Ing. ZANETTI" <ing.glz@libero.it> wrote:
> Nel caso di sostituzione del generatore di calore
>esistente con nuova caldaia a condensazione e contestuale
>rifacimento dell'impianto di climatizzazione a servizio
>di un ufficio si chiede se sia possibile portare in
>detrazione anche il costo della nuova pompa di calore, in
>sostituzione di quella esistente, considerato che:
> 1) L'impianto di climatizzazione è unico sia per uso
>invernale che estivo in quanto viene utilizzata la stessa
>rete di distribuzione e gli stessi terminali
>(ventilconvettori);
> 2) La nuova pompa di calore è parte a tutti gli effetti
>dell'impianto di climatizzazione invernale e può essere
>utilizzata in alternativa alla nuova caldaia a
>condensazione per riscaldare i locali quando la
>temperatura esterna è superiore a +7°C garantendo un
>ulteriore risparmio energetico;
> 3) La nuova pompa di calore garantirebbe un risparmio
>energetico anche nell'uso estivo dell'impianto, in quanto
>più efficiente di quella esistente.
>
> Distinti saluti.
Gentile Professionista,
riteniamo che si possa usufruire delle agevolazioni
previste dal decreto o per la sostituzione dell'impianto
di climatizzazione invernale esistente con una caldaia a
condensazione (in questo caso il riferimento normativo è
costituito dall'Art.1, comma 347 della legge finanziaria)
o per la sostituzione dell'impianto esistente con un
impianto a pompa di calore (in questo caso il riferimento
normativo è costituito dall'Art.1, comma 344 della legge
finanziaria). Riteniamo cioè che le due agevolazioni siano
alternative.
Cordiali saluti
ENEA
On Fri, 19 Oct 2007 09:53:10 +0200
"Ing. ZANETTI" <ing.glz@libero.it> wrote:
> Nel caso di sostituzione del generatore di calore
>esistente con nuova caldaia a condensazione e contestuale
>rifacimento dell'impianto di climatizzazione a servizio
>di un ufficio si chiede se sia possibile portare in
>detrazione anche il costo della nuova pompa di calore, in
>sostituzione di quella esistente, considerato che:
> 1) L'impianto di climatizzazione è unico sia per uso
>invernale che estivo in quanto viene utilizzata la stessa
>rete di distribuzione e gli stessi terminali
>(ventilconvettori);
> 2) La nuova pompa di calore è parte a tutti gli effetti
>dell'impianto di climatizzazione invernale e può essere
>utilizzata in alternativa alla nuova caldaia a
>condensazione per riscaldare i locali quando la
>temperatura esterna è superiore a +7°C garantendo un
>ulteriore risparmio energetico;
> 3) La nuova pompa di calore garantirebbe un risparmio
>energetico anche nell'uso estivo dell'impianto, in quanto
>più efficiente di quella esistente.
>
> Distinti saluti.
Gentile Professionista,
riteniamo che si possa usufruire delle agevolazioni
previste dal decreto o per la sostituzione dell'impianto
di climatizzazione invernale esistente con una caldaia a
condensazione (in questo caso il riferimento normativo è
costituito dall'Art.1, comma 347 della legge finanziaria)
o per la sostituzione dell'impianto esistente con un
impianto a pompa di calore (in questo caso il riferimento
normativo è costituito dall'Art.1, comma 344 della legge
finanziaria). Riteniamo cioè che le due agevolazioni siano
alternative.
Cordiali saluti
ENEA