Ti hanno già risposto i colleghi termotecnici, ma dato che la questione mi interessa, provo a dire la mia.
Il camino fa parte dell'impianto di riscaldamento, così come citato alla lettera c, art.1, c.2, del DM 37/08, pertanto la sua installazione deve essere eseguita da ditta abilitata, che deve rilasciare DICO.
Il progetto del professionista il DM lo prevede solo per CCR (per tutti i combustibili) o per potenze >50kW per impianti a gas.
Nel tuo caso quindi il DM non obbliga al progetto (o la DIRI) del professionista.
L'INAIL la lascerei da parte, perchè non mi sembra che la pratica omologativa comprenda i sistemi di evacuazione, trattando della sicurezza dei circuiti idraulici.
Ci sarebbe poi la L.10/91 che all'art.28, c.1, prevede un progetto del professionista per il rispetto delle prescrizioni.
In caso di nuove installazioni o ristrutturazioni degli impianti termici occorre tale progetto, che deve essere presentato al Comune, comprensivo dei sistemi di evacuazione.
Solo nel caso di sostituzione del generatore con P<50kW (per tutti i combustibili) non occorre presentare alcunchè in Comune.
Potrebbe verificarsi questo caso: progetto del professionista obbligatorio per L.10/91 (compreso camino), realizzazione della ditta abilitata che rilascia DICO senza citare il progetto perchè per il DM 37/08 non obbligatorio.
sulla "legge10" che poi cambia da posto a posto
qualche dubbio lo ho
perchè per es per il gas lo scarico dei pordotti è impianto del gas e no imp di riscaldamento
in legge10 non mi sento di dover progettare il camino
al massimo dovrei riportare cosa dice un progetto fatto da altri