APE e libretto di impianto secondo il "nuovo corso"
Inviato: mer set 02, 2015 16:51
C'è una confusione incredibile, anche tra i responsabili delle regioni, circa gli adempimenti da osservare, ma anche su chi debba fare cosa. Certo se gli articoli di legge sono scritti in questo modo... riporto da dlgs 192, art. 6:
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a
partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al
rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste
dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la
prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i
libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in
copia, all'attestato di prestazione energetica.
Cosa c'entra il DM 75/201,3 che tratta dei requisiti dei certificatori??
Cosa c'entrano i decreti di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b) (sarebbe il DM requisiti minimi) con i libretti di impianto, che sono invece previsti dal DM 714/2013 e pubblicati successivamente con ennesimo DM (febbraio 2014 credo)?
Mah
In più, questo comma 5 dell'articolo 6 dovrebbe essere in vigore dall'atto della sua pubblicazione, anche nelle regioni con normativa specifica, o no?
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a
partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al
rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste
dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la
prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i
libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in
copia, all'attestato di prestazione energetica.
Cosa c'entra il DM 75/201,3 che tratta dei requisiti dei certificatori??
Cosa c'entrano i decreti di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b) (sarebbe il DM requisiti minimi) con i libretti di impianto, che sono invece previsti dal DM 714/2013 e pubblicati successivamente con ennesimo DM (febbraio 2014 credo)?
Mah
In più, questo comma 5 dell'articolo 6 dovrebbe essere in vigore dall'atto della sua pubblicazione, anche nelle regioni con normativa specifica, o no?