Forse a qualcuno con qualche Comune è già capitato, fino ad ora ai fini dello scomputo volumetrico degli isolamenti ho sempre applicato la LR 33/2007 (eph o U inferiore al 10% del limite).
Alla luce degi art.14 comma 6/7 del dlgs 102/14 e della LR 31/2014, voi come operate?Da quanto ho inteso io, applicando il Dlgs, non possono essere scomputati i volumi, ma solo le distanze di confine...con la LR 31/2014, parla di ridurre del 30% la trasmittanza delle pareti rispetto all'esistente..
Considerando che, applicando la LR 33/2007 (che non mi risulta abrogata), la trasmittanza progettata è sicuramente inferiore al 30% in meno dell'esistente, farei una dichiarazione da presentare all UTC con i riferimenti di questa LR come sempre fatto ed accettato.
Vi è capitato qualcosa di simile di recente?
Scomputo volumetrico per ristrutturazione in Lombardia
Moderatore: Edilclima
Re: Scomputo volumetrico per ristrutturazione in Lombardia
Il mio consiglio è quello di citare, nella tua dichiarazione, anche l'ultima legge regionale. In questo modo L'UTC capisce che la tua relazione è normativamente aggiornata e di conseguenza dovresti essere più tutelato. Tanto alla fine se la verifica è positiva non ti costa molto, si tratta solamente di citare il riferimento normativo.
p.s. scusa per il ritardo...
p.s. scusa per il ritardo...
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- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Scomputo volumetrico per ristrutturazione in Lombardia
Il d.lgs. 102/2014 prevale sulla norma regionale, per le seguenti motivazioni:
- L’art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 115/2008 aveva introdotto una disposizione analoga a
quella della l.r. 26/1995, con alcune differenze; tuttavia, queste non incidevano sulla norma
regionale perché il comma 4 dell'art. 11 del d.lgs. 115/2008 prevedeva espressamente che tali
disposizioni valevano fino all’emanazione di apposita normativa regionale che rendeva operativi i
principi di esenzioni minima indicati;
- L’art. 14, commi 6 e 7, del d.lgs. 102/2014, ha introdotto nuovi criteri per lo scomputo,
abrogando espressamente (e non sostituendo) l’art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 115/2008 senza
fare nessun nessun rinvio alla normativa regionale.
Pertanto, si deve ritenere che il d.lgs. 102/2014 si applichi direttamente sull’intero territorio
regionale, facendo venir meno la normativa regionale che disciplina la stessa materia.
- L’art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 115/2008 aveva introdotto una disposizione analoga a
quella della l.r. 26/1995, con alcune differenze; tuttavia, queste non incidevano sulla norma
regionale perché il comma 4 dell'art. 11 del d.lgs. 115/2008 prevedeva espressamente che tali
disposizioni valevano fino all’emanazione di apposita normativa regionale che rendeva operativi i
principi di esenzioni minima indicati;
- L’art. 14, commi 6 e 7, del d.lgs. 102/2014, ha introdotto nuovi criteri per lo scomputo,
abrogando espressamente (e non sostituendo) l’art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 115/2008 senza
fare nessun nessun rinvio alla normativa regionale.
Pertanto, si deve ritenere che il d.lgs. 102/2014 si applichi direttamente sull’intero territorio
regionale, facendo venir meno la normativa regionale che disciplina la stessa materia.
Tom Bishop
Re: Scomputo volumetrico per ristrutturazione in Lombardia
Ok, ma se fosse così allora mi chiedo che senso abbia pubblicare una Legge Regionale a Novembre 2014, quando a Luglio 2014 ne è uscita una nazionale che non prevede clausola di cedevolezza.... 
