Dismissione impianto centralizzato e Legge 10/91
Inviato: mar giu 24, 2014 13:12
Un vecchio impianto centralizzato serviva 4 appartamenti e 4 uffici.
3 appartamenti, appartenenti a diverse persone, nel corso degli anni si sono progressivamente distaccati.
Così la mia cliente, proprietaria dei 4 uffici e dell'unico appartamento rimasto, alla fine dell'inverno ha deciso di dismettere l'impianto, installando pompe di calore nei 4 uffici (già installate) ed 1 caldaia a condensazione nell'appartamento (in corso).
L’operazione di dismissione, leggendo la faq 76 della Regione ER, mi sembra lecita, visto che sono due destinazioni diverse (E.1 ed E.2) entrambe = o inferiori alle 4 unità immobiliari, quindi escluse da quanto previsto dalla DGR 1366/2011:
Stralcio Faq 76: "Nel caso indicato, occorre appurare se per l’unità immobiliare oggetto di intervento ricorrano le condizioni di cui all’art. 3 comma 2 del D.P.R. 412/1993, che prevede che "qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete", .....................Tale condizione, ricavabile dal certificato di destinazione urbanistica dell’immobile rilasciato dal Comune, escluderebbe automaticamente l’obbligo di applicazione della norma (DGR 1366/2011), che si riferisce esplicitamente solamente agli edifici (o alle loro parti) classificate come E1 o E2, rendendo possibile l'intervento di ristrutturazione dell'impianto termico, consistente nella realizzazione di un nuovo impianto individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato."
Ora la cliente mi chiede la Legge 10/91 per l'appartamento (per gli uffici l'idraulico dice che non c'è bisogno….), dove andrà installata una caldaia a condensazione + valvole.
Domande:
1. Mi confermate che l’operazione di dismissione è lecita?
2. Posso redarre la L.10/91 unicamente per l’appartamento, come richiesto dal cliente, fregandomene del fatto che (forse) ci vorrebbe anche per i n. 4 uffici rimasti?
3. All’articolo 4 dell’Allegato 2 è riportato che “Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici di potenza nominale utile maggiore o uguale a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui al successivo punto 25 una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, in un bilancio costi-benefici, sulla cui base sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare." Si ricade in questo caso, ma della diagnosi non c'è traccia. Secondo voi posso comunque redarre la L. 10/91 e basta, perchè è responsabile il Committente, o è mia la responsabilità della mancata allegazione della diagnosi?
PS: L'ingegnere di cui di solito la cliente si serviva ha detto (alla cliente) che non ha tempo per redigere questa L. 10/91, per cui, visto che trattasi di cliente facoltosa, ho il dubbio che sotto sotto ci sia la fregatura.
3 appartamenti, appartenenti a diverse persone, nel corso degli anni si sono progressivamente distaccati.
Così la mia cliente, proprietaria dei 4 uffici e dell'unico appartamento rimasto, alla fine dell'inverno ha deciso di dismettere l'impianto, installando pompe di calore nei 4 uffici (già installate) ed 1 caldaia a condensazione nell'appartamento (in corso).
L’operazione di dismissione, leggendo la faq 76 della Regione ER, mi sembra lecita, visto che sono due destinazioni diverse (E.1 ed E.2) entrambe = o inferiori alle 4 unità immobiliari, quindi escluse da quanto previsto dalla DGR 1366/2011:
Stralcio Faq 76: "Nel caso indicato, occorre appurare se per l’unità immobiliare oggetto di intervento ricorrano le condizioni di cui all’art. 3 comma 2 del D.P.R. 412/1993, che prevede che "qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete", .....................Tale condizione, ricavabile dal certificato di destinazione urbanistica dell’immobile rilasciato dal Comune, escluderebbe automaticamente l’obbligo di applicazione della norma (DGR 1366/2011), che si riferisce esplicitamente solamente agli edifici (o alle loro parti) classificate come E1 o E2, rendendo possibile l'intervento di ristrutturazione dell'impianto termico, consistente nella realizzazione di un nuovo impianto individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato."
Ora la cliente mi chiede la Legge 10/91 per l'appartamento (per gli uffici l'idraulico dice che non c'è bisogno….), dove andrà installata una caldaia a condensazione + valvole.
Domande:
1. Mi confermate che l’operazione di dismissione è lecita?
2. Posso redarre la L.10/91 unicamente per l’appartamento, come richiesto dal cliente, fregandomene del fatto che (forse) ci vorrebbe anche per i n. 4 uffici rimasti?
3. All’articolo 4 dell’Allegato 2 è riportato che “Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici di potenza nominale utile maggiore o uguale a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui al successivo punto 25 una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, in un bilancio costi-benefici, sulla cui base sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare." Si ricade in questo caso, ma della diagnosi non c'è traccia. Secondo voi posso comunque redarre la L. 10/91 e basta, perchè è responsabile il Committente, o è mia la responsabilità della mancata allegazione della diagnosi?
PS: L'ingegnere di cui di solito la cliente si serviva ha detto (alla cliente) che non ha tempo per redigere questa L. 10/91, per cui, visto che trattasi di cliente facoltosa, ho il dubbio che sotto sotto ci sia la fregatura.