Volevo chiedere, ma il decreto in oggetto all'art. 7 comma 1 afferma:
"Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro gia' iscritti a tale data."
Questo significa che anche chi si iscrive dopo il decreto è obbligato sempre a fare le 40 ore di aggiornamento nel lustro?
Giusto, io lo interpreto così.
Perché ho chiesto delle informazioni per un corso e mi hanno detto che solo quelli che erano già iscritti prima dell'entrata in vigore del decreto hanno l'obbligo di effettuare corsi o seminari ogni 5 anni di 40 ore.
Mantenimento requisiti iscrizione al M.I secondo DM 5-8-11
Moderatore: Edilclima
Re: Mantenimento requisiti iscrizione al M.I secondo DM 5-8-
hai certamente ragione tu.
Chiunque deve fare le 40 ore nei 5 anni.
per i già iscritti i 5 anni partono dal 2011 (quindi chi ti ha risposto intendeva che oggi solo questi si devono preoccupare), per gli altri partono dalla data di iscrizione post 2011.
Chiunque deve fare le 40 ore nei 5 anni.
per i già iscritti i 5 anni partono dal 2011 (quindi chi ti ha risposto intendeva che oggi solo questi si devono preoccupare), per gli altri partono dalla data di iscrizione post 2011.
Re: Mantenimento requisiti iscrizione al M.I secondo DM 5-8-
Forse intendeva che se ti iscrivi oggi, dopo aver frequentato il corso di 120 ore e relativo esame, per 5 anni non devi fare niente, poi dal 2017 parti con i corsi di 40 ore.
Re: Mantenimento requisiti iscrizione al M.I secondo DM 5-8-
Chi fa il corso e si iscrive oggi, dovrà poi sommare almeno 40 ore di aggiornamento entro il 2019.