grazie
terzo responsabile impianti superiori a 350 kw
Moderatore: Edilclima
terzo responsabile impianti superiori a 350 kw
Salve, un professionista può essere nominato terzo responsabile per gli impianti superiori a 350 kw, con l'eventuale subappalto delle attività ad un'impresa?
grazie
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Re: terzo responsabile impianti superiori a 350 kw
Mi sa proprio di no. Googola un po che trovi i requisiti del terzo responsabile.
Re: terzo responsabile impianti superiori a 350 kw
Terzo Responsabile per impianti > 350 kW (ovviamente rispondenti a tutte le normative) deve possedere almeno:
- riconoscimento dei requisiti del D.M. 37/08 (almeno) alle lettere C / E
- patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici > 232 kW ai sensi dell'Articolo 287 del 152 (integrato dall'articolo 3, comma 20, D.Lgs. 128/2010)
- ATTENZIONE: modifica dell'allegato A del D.Lgs. 192/05
"52. terzo responsabile dell'impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita' tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessita' degli impianti gestiti, e' delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;"
- Art. 6, comma 8 del D.P.R. 74/13:
"8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28."
più.... una buona assicurazione.....
- riconoscimento dei requisiti del D.M. 37/08 (almeno) alle lettere C / E
- patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici > 232 kW ai sensi dell'Articolo 287 del 152 (integrato dall'articolo 3, comma 20, D.Lgs. 128/2010)
- ATTENZIONE: modifica dell'allegato A del D.Lgs. 192/05
"52. terzo responsabile dell'impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita' tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessita' degli impianti gestiti, e' delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;"
- Art. 6, comma 8 del D.P.R. 74/13:
"8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28."
più.... una buona assicurazione.....
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: terzo responsabile impianti superiori a 350 kw
Salve, grazie per la gentile risposta.
Se ho capito quindi un professionista, anche se in possesso del patentino per generatori di vapore ed eventualmente di certificazione ISO9001, non può ricoprere talie incarico? Neppure nel caso in cui subappalti le lavorazioni?
Grazie
Se ho capito quindi un professionista, anche se in possesso del patentino per generatori di vapore ed eventualmente di certificazione ISO9001, non può ricoprere talie incarico? Neppure nel caso in cui subappalti le lavorazioni?
Grazie
Re: terzo responsabile impianti superiori a 350 kw
A prescindere che NON è possibile subappaltare le proprie responsabilità.......
se mancano i riconoscimenti del D.M. 37/08 e l'iscrizione in Camera di Commercio con quel tipo di attività, non si inizia nemmeno
se mancano i riconoscimenti del D.M. 37/08 e l'iscrizione in Camera di Commercio con quel tipo di attività, non si inizia nemmeno
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: terzo responsabile impianti superiori a 350 kw
Salve, giustissima osservazione la ringrazio per la velocità di rispósta!!!
Re: terzo responsabile impianti superiori a 350 kw
Salve, mi scusi chiedo ancora un chiarimento: il patentino di cui mi parla e' obbligatorio o può essere alternativo agli altri requisiti ( certificazione iso ecc.)?
Questo e' un patentino ovviamente personale: lo deve possedere un titolare, un dipendente o può essere anche esterno all'azienda? Grazie ancora
Questo e' un patentino ovviamente personale: lo deve possedere un titolare, un dipendente o può essere anche esterno all'azienda? Grazie ancora
Re: terzo responsabile impianti superiori a 350 kw
Obbligatorioarmyceres ha scritto:- patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici > 232 kW ai sensi dell'Articolo 287 del 152 (integrato dall'articolo 3, comma 20, D.Lgs. 128/2010)
Lo deve possedere quello che aziona gli interruttori...... di accensione e spegnimento dell'impianto; l'operaio che fa manutenzione no....
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........