CONTROLLO IMPIANTI con L 90/13

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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Archifragui
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Iscritto il: gio set 12, 2013 21:08

CONTROLLO IMPIANTI con L 90/13

Messaggio da Archifragui »

SALVE,
Con la legge L90/2013 la validità è in funzione dei controlli dell'impianto termico, ho capito bene?
Art. 6 della L 90/2013 comma 5 ”L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste (( dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.”[/i]
I contorlli di cui si parla nell'art. sono quelli della prova fumi o della manutenzione? che differenza c'è?ogni quanto vanno eseguiti?
Grazie
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