sto redigendo una relazione legge 10 in ottemperanza al d.Lgs 311/06. Si tratta di un condomino che si è staccato dall’impianto centralizzato per passare ad un impianto autonomo. I lavori previsti per l’appartamento consistono nella installazione di un impianto termico individuale, mediante l’installazione di una caldaia murale a condensazione alimentata a gas metano, previo distacco dall'impianto termico centralizzato e nella relativa risistemazione impiantistica all’interno della singola unità immobiliare. Non si segnalano interventi concernenti l’involucro edilizio.
In base al D.Lgs 311/06 l’intervento rientra nel caso di “ristrutturazione di un impianto termico”, e quindi l’unica verifica richiesta è il calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e la verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell’allegato C al D.Lgs. 311/06 e che si calcola con la formula: 75 + 3 log Pn, dove Pn è la potenza utile nominale del generatore espressa in kW.
Per una caldaia murale con potenza termica inferiore ai 35 kW, tale rendimento globale limite richiesto è di circa il 79,6 %. Ora, correggetemi se sbaglio ma mi sembra proprio che, per il calcolo dei vari rendimenti, seguendo la metodologia di calcolo indicata nella norma UNI 10348, si riesce a far tornare tranquillamente la verifica anche con una comune caldaia a 2 stelle, purchè questa abbia basse perdite termiche al camino e al generatore, poca potenza agli ausiliari elettrici, e soprattutto che si abbiano alti valori dei rendimenti di emissione, regolazione e distribuzione.
Se l’appartamento fosse stato già provvisto di impianto autonomo, e io avessi eseguito la mera sostituzione della caldaia, sarei ricaduto invece nel caso “sostituzione di generatore di calore”, e la verifica richiesta sarebbe invece sul “Rendimento termico utile del generatore”, che al 100% del carico, deve risultare maggiore o uguale del valore limite calcolato con la formula: 90 + 2 log Pn, dove Pn è la potenza utile nominale del generatore espressa in kW. E’ poi richiesta la centralina di regolazione e le valvole termostatiche modulanti sui radiatori, mentre non è più richiesta la temperatura media dell’impianto a 60°C come nel precedente D.Lgs. 192/05.
Quindi per una caldaia murale con potenza termica inferiore ai 35 kW, il rendimento termico utile limite richiesto è di circa il 93 %, e ciò comporta la necessità di installare caldaie almeno con rendimenti a 3 o 4 stelle.
In sostanza la verifica da attuare nel caso “ristrutturazione di impianto termico” è molto meno restrittiva rispetto a quella “Sostituzione di generatore di calore”, il che è una evidente incongruenza del legislatore dal momento che nel caso “ristrutturazione” si sostituisce comunque il generatore e in più si fa dell’altro sul resto dell’impianto e quindi è nella ristrutturazione che la verifica dovrebbe essere più restrittiva.
Ritengo che l’incongruenza sia da addurre ad una errata interpretazione da parte del legislatore del significato del rendimento globale medio stagionale dell’impianto che è stato interpretato come un indice della qualità sia del generatore che dell’impianto, mentre invece esso rappresenta sostanzialmente un indice di qualità solamente per l’impianto a valle del generatore, tant’è che introducendo nella verifica caldaie con alti valori di rendimento non comporta variazioni sostanziali del rendimento globale.
Personalmente quindi, onde non incorrere in ripensamenti del legislatore, nel caso di ristrutturazione dell’impianto, in relazione io verifico sia le condizioni previste per il caso “ristrutturazione di un impianto termico”, sia quelle previste dal caso “sostituzione di generatore di calore”, come se nello stesso intervento si procedesse prima alla riqualificazione dell’impianto lasciando una caldaia scadente e contestualmente si provveda alla sostituzione immediata della stessa con una di qualità.
Attendo osservazioni!

Saluti, Marco