Buongiorno, scrivo per avere qualche informazione in merito al modulo di denuncia presente nel Decreto Legislativo 152 2006, poi soppresso dal 128 2010.
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ALLEGATO IX - Impianti termici civili
Parte I - Modulo di denuncia (soppressa dall'articolo 3, comma 29, d.lgs. n. 128 del 2010)"
Per caldaie sopra i 35 kW, bisogna fare qualche denuncia?
Grazie mille!
D.lgs. 152 2006 e allegato
Moderatore: Edilclima
Re: D.lgs. 152 2006 e allegato
mi sa che non è la sezione giusta
comunque, le modifiche del 128 hanno previsto questo:
Per impianti nuovi o modificati: l’installatore redige ed allega alla dichiarazione di conformità l’atto in cui dichiara la rispondenza dell’impianto alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo 286. Tale documento è inoltrato all’Ente competente per i controlli (Provincia o Comune) dall’Autorità destinata a ricevere la Dichiarazione di Conformità ai sensi di quanto previsto dal DM 37/08 art. 11 (Sportello Unico per l’Edilizia del Comune) – si rammenta che la Dichiarazione di Conformità viene trasmessa al Comune dall’Installatore in caso di impianti realizzati o modificati in edifici con Certificato di Agibilità, e dal responsabile dell’impianto in caso di impianti realizzati o modificati in edifici senza Certificato di Agibilità (con pratica edilizia in corso). Inoltre l’installatore redige un elenco delle operazioni di manutenzione per assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 che deve essere allegato al Libretto di Centrale (e quindi non inviato ad alcun Ente).
Per impianti esistenti alla data del 29/04/2006 (data di entrata in vigore del titolo V del D.Lgs. 152/06): il Responsabile dell’Esercizio e della Manutenzione redige, entro il 31/12/2012 un documento in cui dichiara la rispondenza dell’impianto alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo 286 e lo inoltra all’Ente competente per i Controlli entro 30 gg. dalla data di redazione. Inoltre redige un elenco delle operazioni di manutenzione per assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 che deve essere allegato al Libretto di Centrale (e quindi non inviato ad alcun Ente).
ciao

comunque, le modifiche del 128 hanno previsto questo:
Per impianti nuovi o modificati: l’installatore redige ed allega alla dichiarazione di conformità l’atto in cui dichiara la rispondenza dell’impianto alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo 286. Tale documento è inoltrato all’Ente competente per i controlli (Provincia o Comune) dall’Autorità destinata a ricevere la Dichiarazione di Conformità ai sensi di quanto previsto dal DM 37/08 art. 11 (Sportello Unico per l’Edilizia del Comune) – si rammenta che la Dichiarazione di Conformità viene trasmessa al Comune dall’Installatore in caso di impianti realizzati o modificati in edifici con Certificato di Agibilità, e dal responsabile dell’impianto in caso di impianti realizzati o modificati in edifici senza Certificato di Agibilità (con pratica edilizia in corso). Inoltre l’installatore redige un elenco delle operazioni di manutenzione per assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 che deve essere allegato al Libretto di Centrale (e quindi non inviato ad alcun Ente).
Per impianti esistenti alla data del 29/04/2006 (data di entrata in vigore del titolo V del D.Lgs. 152/06): il Responsabile dell’Esercizio e della Manutenzione redige, entro il 31/12/2012 un documento in cui dichiara la rispondenza dell’impianto alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo 286 e lo inoltra all’Ente competente per i Controlli entro 30 gg. dalla data di redazione. Inoltre redige un elenco delle operazioni di manutenzione per assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 che deve essere allegato al Libretto di Centrale (e quindi non inviato ad alcun Ente).
ciao