Delucidazioni DGR 8475
Inviato: gio lug 25, 2013 00:10
Salve a tutti,
volevo avere un chiarimento sul punto 6.5 del DGR 8475. In particolare sulla prima parte del testo:
"A partire dalla data in vigore del presente provvedimento, nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di una nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici è obbligatorio progettare e realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per a produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile."
Da quanto capisco quindi il punto 6.5 è applicabile solo ad edifici successivi all'entrata in vigore del decreto quando questi devono progettare e realizzare la nuova installazione o nel caso di successiva ristrutturazione. Per edifici precedenti la stessa non vale. Se dovesse valere non capisco perchè il legislatore ha voluto specificare "nel caso di nuovi edifici"... è infatti ovvio che nuovi edifici abbiano sempre una nuova installazione di impianti termici, per cui la specificazione non era necessaria.
Grazie.
volevo avere un chiarimento sul punto 6.5 del DGR 8475. In particolare sulla prima parte del testo:
"A partire dalla data in vigore del presente provvedimento, nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di una nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici è obbligatorio progettare e realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per a produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile."
Da quanto capisco quindi il punto 6.5 è applicabile solo ad edifici successivi all'entrata in vigore del decreto quando questi devono progettare e realizzare la nuova installazione o nel caso di successiva ristrutturazione. Per edifici precedenti la stessa non vale. Se dovesse valere non capisco perchè il legislatore ha voluto specificare "nel caso di nuovi edifici"... è infatti ovvio che nuovi edifici abbiano sempre una nuova installazione di impianti termici, per cui la specificazione non era necessaria.
Grazie.