Buongiorno, ho un problema in merito all'applicazione della legge 10 e smi.
In pratica in un condominio ho un sottotetto non abitabile e non riscaldato nel quale devono essere sostituite alcune parti strutturali e di conseguenza andrà smontato il manto in tegole, sostituiti gli elementi strutturali e ripristinato il manto in tegole. L'assemblea vorrebbe eseguire il lavoro nella suddetta maniera, ma alcuni dicono che vi è l'obbligo di rispettare i parametri della legge 10 e smi e quindi vorrebbero coibentare la copertura sotto le tegole. Secondo me, la legge 10 va applicata nell'involucro riscaldato, quindi se si dovesse coibentare qualcosa, esso sarebbe il controsoffitto che separa l'abitazione dal sottotetto e non la copertura del sottotetto. E' condivisibile la mia opinione?
Grazie per le eventuali risposte
Rifacimento copertura sottotetto non isolato
Moderatore: Edilclima
Re: Rifacimento copertura sottotetto non isolato
No, a priori non è condivisibile. Se scrivi in questa sezione del forum, probabilmente sei sotto normativa nazionale (DM 59/09). Allora le strutture da non riscaldato ad esterno devono rispettare la trasmittanza massima di 0,8 kW/mqK. Quindi isolare un po'. Sei sei sotto una normativa regionale, devi spulciartela bene perchè è facile che sia una regola analoga.
Se sei in Piemonte, mi pare invece che questo obbligo non ci sia. Corretto, cari colleghi?
Suggerirei poi una terminologia diversa da "applicare la legge 10 smi" per definire il rispetto degli obblighi per il contenimento energetico.
Sono ben poche le norme della L10 e delle sue smi che oggi sopravvivono. Tantomeno sono quelle che definiscono le trasmittanze minime da osservare negli interventi edilzi.
Se sei in Piemonte, mi pare invece che questo obbligo non ci sia. Corretto, cari colleghi?
Suggerirei poi una terminologia diversa da "applicare la legge 10 smi" per definire il rispetto degli obblighi per il contenimento energetico.
Sono ben poche le norme della L10 e delle sue smi che oggi sopravvivono. Tantomeno sono quelle che definiscono le trasmittanze minime da osservare negli interventi edilzi.
Re: Rifacimento copertura sottotetto non isolato
Non mi sento di darti una risposta certa, carissimo collegaketenegh ha scritto:Se sei in Piemonte, mi pare invece che questo obbligo non ci sia. Corretto, cari colleghi?

E' altresì vero che nelle prescrizioni regionali in merito alla coibentazione degli elementi edilizi non si parla di ambienti riscaldati o meno, quindi si può anche interpretare che tutte le pareti/solai debbano essere coibentate secondo tabella 5 allegato 3 indipendentemente dalla loro posizione.
E tuttavia il requisito principale per le nuove costruzioni, ovvero il rispetto del limite di fabbisogno dell'involucro, riguarda solamente il volume riscaldato, rendendo non indispensabile, se non inutile, coibentare le pareti dei volumi non riscaldati per raggiungere l'obiettivo.
Per concludere diciamo infine che la normativa regionale non è impeccabile in tutti i suoi passaggi, quindi ci sta anche che noi si stia cercando di dare un senso a qualcosa che un senso, per citare il poeta di Zocca, non ce l'ha.
Se qualcuno ha avuto modo di interpellare i disponibili funzionari regionali sull'argomento, potrebbe dare un gradito contributo.
Re: Rifacimento copertura sottotetto non isolato
Eh già, e siamo ancora qua.mat ha scritto: Per concludere diciamo infine che la normativa regionale non è impeccabile in tutti i suoi passaggi, quindi ci sta anche che noi si stia cercando di dare un senso a qualcosa che un senso, per citare il poeta di Zocca, non ce l'ha.
(con piccola variante per adattare)
Re: Rifacimento copertura sottotetto non isolato
A mio parere la soluzione è questa.
Siamo in una regione in cui si applica la normativa nazionale.
L’intervento di ripristino della copertura, secondo il decreto legislativo 192/05 (articolo 3, comma 2, lettera c9, numero 1) è classificabile come “manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio”.
Nella fattispecie in esame si dovrà applicare l’articolo 16 del DPR n° 59 del 02/04/09, cioè il “regolamento d’attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 19/08/2005 n° 192, concernente l’attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.
L’articolo 16 del DPR 59/09 prescrive che “per tutte le categorie di edifici ………………. nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo (192/05) all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1, quest’ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali da realizzarsi in zona climatica C” il valore della trasmittanza per tutte le strutture opache orizzontali e inclinate che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento deve essere inferiore o uguale a 0,8 w/m2K.
In pratica l’articolo 16 del DPR 59/09 esclude che per l’intervento in oggetto si debbano rispettare tali parametri. Infatti, esso prevede che i parametri siano rispettati esclusivamente per gli interventi “previsti alle lettere a), b) e c) numero 1, quest’ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali”, ove la ristrutturazione totale è riferita alla totalità dell’edificio e non ad un solo elemento.
Come già detto, l’intervento de quo è compreso sì nella lettera c) numero 1) (così come modificato dal dlgs 311/06), cioè “ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici”, ma l’articolo 16 del DPR 59/09 lo esclude dall’applicazione dei parametri minimi (nel caso 0,8 w/m2K), perché si tratta di una manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e non una ristrutturazione totale.
In definitiva, nel caso in esame l’installazione della coibentazione non è richiesta da alcuna normativa, anzi, viene chiaramente esclusa dall’art. 16 DPR 59/09, ed è un’innovazione facoltativa.
Ovvio che poi la coibentazione, non obbligatoria, sia consigliata.
Siamo in una regione in cui si applica la normativa nazionale.
L’intervento di ripristino della copertura, secondo il decreto legislativo 192/05 (articolo 3, comma 2, lettera c9, numero 1) è classificabile come “manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio”.
Nella fattispecie in esame si dovrà applicare l’articolo 16 del DPR n° 59 del 02/04/09, cioè il “regolamento d’attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 19/08/2005 n° 192, concernente l’attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.
L’articolo 16 del DPR 59/09 prescrive che “per tutte le categorie di edifici ………………. nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo (192/05) all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1, quest’ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali da realizzarsi in zona climatica C” il valore della trasmittanza per tutte le strutture opache orizzontali e inclinate che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento deve essere inferiore o uguale a 0,8 w/m2K.
In pratica l’articolo 16 del DPR 59/09 esclude che per l’intervento in oggetto si debbano rispettare tali parametri. Infatti, esso prevede che i parametri siano rispettati esclusivamente per gli interventi “previsti alle lettere a), b) e c) numero 1, quest’ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali”, ove la ristrutturazione totale è riferita alla totalità dell’edificio e non ad un solo elemento.
Come già detto, l’intervento de quo è compreso sì nella lettera c) numero 1) (così come modificato dal dlgs 311/06), cioè “ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici”, ma l’articolo 16 del DPR 59/09 lo esclude dall’applicazione dei parametri minimi (nel caso 0,8 w/m2K), perché si tratta di una manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e non una ristrutturazione totale.
In definitiva, nel caso in esame l’installazione della coibentazione non è richiesta da alcuna normativa, anzi, viene chiaramente esclusa dall’art. 16 DPR 59/09, ed è un’innovazione facoltativa.
Ovvio che poi la coibentazione, non obbligatoria, sia consigliata.