Giusto per farmi un po' di chiarezza:
Quando e qual'è il limite interpretativo oltre il quale è necessario applicare quanto al dpr 59 in caso di ristrutturazioni di soli alcuni elementi edilizi (soli, pareti ecc ecc) ????????? Quando perciò devo portare a norma del dpr 59 e dlgs311 i componenti che vado a toccare, ossia isolare a norma ???
In particolare:
Il dpr 59 art 4 comma 4 dice che in caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria (e porta ad esempio rifacimento coperture, intonaci esterni, impermeabilizzazioni ecc), bisogna verificare i valori di trasmittanza secondo norma;
ma spesso si operano alcuni di questi interventi in maniera non "totale " ossia rifacendo tutto l'elemento (es. rifacimento copertura), ma solo risistemandola un po' e magari approfittando per isolarla più di prima. In tali casi è sempre necessario verificare la trasmittanza secondo dlgs 311???
Faccio alcuni esempi di differenti casi, ditemi se fareste le verifiche della 311, ossia se vi sentite in obbligo (secondo quanto dice la norma), di portare a norma l'isolamento.
1.a - Rifacimento totale di copertura (solaio, manto ecc)
1.b - Rifacimento manto di copertura ammalorato, senza modificare solaio, strutturale ed eventuale impermeabilizzazione.
1.c - Rifacimento manto di copertura con rifacimento impermeabilizzazione, e cogliendo l'occasione si posa uno strato di coibentazione (non è detto di spessore tale da avere una U a norma), sotto la guaina, magari un preaccoppiato.
2.a - Rifacimento pareti esterne di un edificio con loro demolizione e ricostruzione
2.b - Rifacimento intonaco esterno di alcune pareti di un edificio
2.c - Ristrutturazione pareti esterne dell'edficio con posa di "leggero" cappotto e intonachino
3.d - ristrutturazione parete esternea con realizzaione di cappotto interno pre-accoppiato.
secondo il mio punto di vista, è necessario arrivare a norma solo nei casi di rifacimento dell'elemento, e non nel caso di sua ristrutturazione, in quanto in tal caso è normale e applicabile isolare opportunamente (secondo norma), la struttura e quindi direi di si ai casi 1.a e 2.a ;
mentre non penso che si possa richiedere di isolare a norma nei casi si intervenga parzialmente nella struttura ad esempio per risanarla; se poi in questi casi, si interviene anche isolando un po' la struttura tanto meglio, anche perchè non è sempre detto che possa fare un acppotto da 10 cm, ma spesso solo da pochi cm, che comunque migliora la cosa, e quindi sempre meglio che nulla; alla fine penso che sia meglio isolare un po' piuttosto che non isolare affatto; se poi voglio fare un isolamento dall'interno ad esempio con un preaccoppiato, ma non posso raggiungere i parametri di norma, perchè ridurrei di troppo gli spazi che faccio?? o isolo al max o non isolo ???
ditemi la vostra.
ristrutturazioni componenti edilizi:quando applicare dpr59??
Moderatore: Edilclima
Re: ristrutturazioni componenti edilizi:quando applicare dpr
vecchi dilemmi
alcune regioni hanno specificato meglio alcuni casi
il porblema è che le definiz urbanistiche non sono quelle di "legge 10"
alcune regioni hanno specificato meglio alcuni casi
il porblema è che le definiz urbanistiche non sono quelle di "legge 10"
Re: ristrutturazioni componenti edilizi:quando applicare dpr
ti risulta nulla di specificato per la regione Marche?girondone ha scritto:vecchi dilemmi
alcune regioni hanno specificato meglio alcuni casi
il porblema è che le definiz urbanistiche non sono quelle di "legge 10"
una tua interpretazione dei miei casi?
Re: ristrutturazioni componenti edilizi:quando applicare dpr
A mio parere, per la 59/09 è comunemente interpretato che, se sei almeno in MS, le strutture interessate all'intervento devono alla fine avere trasmittanza e tutto il resto a norma.
Se sei in manutenzione ordinaria (per es. cambi solo le tegole od intonachi e pitturi le facciate) non hai obblighi. Come si sa, la distinzione tra MO (no abilitativo) e MS (sì abilitativo) è spesso materia di opinione e si potrebbe giocare su questo.
Se sei in manutenzione ordinaria (per es. cambi solo le tegole od intonachi e pitturi le facciate) non hai obblighi. Come si sa, la distinzione tra MO (no abilitativo) e MS (sì abilitativo) è spesso materia di opinione e si potrebbe giocare su questo.