ACE – modalità d’uso a partire dal 01.03.2013
Inviato: lun mar 18, 2013 22:02
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Gentile certificatore,
il Decreto Dirigente Unità Organizzativa, 23 ottobre 2012 n. 9433 prevede che a partire dal 1° marzo 2013 l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) acquista efficacia con l’inserimento nel sistema informativo regionale, di cui all’Art. 9, comma 3 bis della L. R. 13 Dicembre 2006, n. 24, del file di interscambio dati e del file PDF relativi all’ACE stesso, entrambi firmati digitalmente.
Pertanto, Le raccomandiamo, al fine di consentire al proprietario dell’edificio di disporre di un ACE idoneo originale, di consegnare a quest’ultimo, contestualmente all’ACE cartaceo sottoscritto e accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Soggetto certificatore, anche il file .PDF dello stesso firmato digitalmente. Solo quest’ultimo, unitamente a quello depositato presso il Catasto Energetico degli Edifici Regionale (CEER) può essere utilizzato per atti prodotti da un pubblico ufficiale. L’Organismo di accreditamento, al fine dell’acquisizione degli ACE firmati digitalmente, garantisce l’accesso al CEER ai Comuni e ai notai che hanno richiesto e ottenuto l’accreditamento. L’ACE sottoscritto dal Soggetto certificatore e accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dallo stesso, nella quale si dichiara che il documento corrisponde per modello e per informazioni rese a quello depositato presso il CEER, può essere utilizzato per gli altri usi previsti dalla Legge e che non comportano dichiarazioni rese davanti a pubblico ufficiale.