DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
Moderatore: Edilclima
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DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
Ho avuto una discussione con un installatore sulla Dichiarazione di conformità.
Io insisto che vanno fatte 4 copie (Camera commercio, Comune, proprietario, installatore). Di queste, tre devono avere tutti gli allegati (eccetto solo la Camera di commercio).
Inoltre gli ho chiesto di firmare gli allegati (es. schemi quadri elettrici, etc.).
L'installatore invece insiste che gli allegati vanno solo su una copia.
Chi ha ragione?
Io insisto che vanno fatte 4 copie (Camera commercio, Comune, proprietario, installatore). Di queste, tre devono avere tutti gli allegati (eccetto solo la Camera di commercio).
Inoltre gli ho chiesto di firmare gli allegati (es. schemi quadri elettrici, etc.).
L'installatore invece insiste che gli allegati vanno solo su una copia.
Chi ha ragione?
Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
Hai ragione tu.
Per i nuovi impianti devono venir prodotte 4 copie, tre complete con tutti gli allegati che andranno al committente, al comune ed all'impresa installatrice. Su una invece non serve allegare documenti integrativi ed andrà alla camera di commercio.
Per i nuovi impianti devono venir prodotte 4 copie, tre complete con tutti gli allegati che andranno al committente, al comune ed all'impresa installatrice. Su una invece non serve allegare documenti integrativi ed andrà alla camera di commercio.
Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
A dire il vero l'installatore ha l'obbligo di fornire la DICO con rispettivi allegati in formato originale solo al proprietario e al Comune, poi il Comune dovrebbe farne una copia senza allegati da inviare alla Camera di Commercio solo per verifica se la ditta aveva i requisiti per fare quella tipologia di impianto e il proprietario farne una copia da consegnare all'azienda che si occupa delle forniture acqua, gas, elettrica.
Poi per comodità l'installatore ne fa 4 copie, ma non è obbligato a farle e si alla camera di commercio non se ne fanno nulla degli allegati a loro la Dico serve solo per vedere la conformità aziendale ai requisiti.
Ovviamente una copia completa rimane in archivio alla ditta installatrice.
Poi per comodità l'installatore ne fa 4 copie, ma non è obbligato a farle e si alla camera di commercio non se ne fanno nulla degli allegati a loro la Dico serve solo per vedere la conformità aziendale ai requisiti.
Ovviamente una copia completa rimane in archivio alla ditta installatrice.
Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
Proprietario e comune devono avere la DICO completa con gli allegati e sono già due copie. L'installatore deve avere una copia completa nei suoi archivi ed è un'altra copia. Quindi l'installatore deve produrre sicuramente tre copie complete con allegati.Marzio ha scritto:A dire il vero l'installatore ha l'obbligo di fornire la DICO con rispettivi allegati in formato originale solo al proprietario e al Comune, poi il Comune dovrebbe farne una copia senza allegati da inviare alla Camera di Commercio solo per verifica se la ditta aveva i requisiti per fare quella tipologia di impianto e il proprietario farne una copia da consegnare all'azienda che si occupa delle forniture acqua, gas, elettrica.
Poi per comodità l'installatore ne fa 4 copie, ma non è obbligato a farle e si alla camera di commercio non se ne fanno nulla degli allegati a loro la Dico serve solo per vedere la conformità aziendale ai requisiti.
Ovviamente una copia completa rimane in archivio alla ditta installatrice.
Possiamo parlarne per la copia da consegnare alla camera di commercio, ma le altre tre sono da fornire complete di allegati.
Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
Confermo, io faccio cosi:
3 copie con allegati (comune committente ditta)
1 copia senza allegati per CCIAA, alcuni comuni la gradiscono altri no (affari loro)
3 copie con allegati (comune committente ditta)
1 copia senza allegati per CCIAA, alcuni comuni la gradiscono altri no (affari loro)
Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
attenzione al comma 2 dell'art. 9 del d lgs 5/2012 (convertito in legge con Legge 35 del 4 aprile 2012):
La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
ah... per dichiarazione unica si intende un nuovo modello di dichiarazione di conformità che, ovviamente, non è ancora stata pubblicata ai sensi del comma 1 stessa legge stesso articolo 9:
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
quindi a parte nel caso in cui si debba chiedere abitabilità o agibilità al Comune non va mandato più nulla
La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
ah... per dichiarazione unica si intende un nuovo modello di dichiarazione di conformità che, ovviamente, non è ancora stata pubblicata ai sensi del comma 1 stessa legge stesso articolo 9:
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
quindi a parte nel caso in cui si debba chiedere abitabilità o agibilità al Comune non va mandato più nulla
- Manofthemoon
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Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
sempre 4 copie
Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
La copia dell'installatore la deve avere nei suoi archivi e non la deve fornire a nessuno, ma non la deve consegnare a nessuno e nei suoi archivi può essere anche digitale.sergiob ha scritto:Proprietario e comune devono avere la DICO completa con gli allegati e sono già due copie. L'installatore deve avere una copia completa nei suoi archivi ed è un'altra copia. Quindi l'installatore deve produrre sicuramente tre copie complete con allegati.Marzio ha scritto:A dire il vero l'installatore ha l'obbligo di fornire la DICO con rispettivi allegati in formato originale solo al proprietario e al Comune, poi il Comune dovrebbe farne una copia senza allegati da inviare alla Camera di Commercio solo per verifica se la ditta aveva i requisiti per fare quella tipologia di impianto e il proprietario farne una copia da consegnare all'azienda che si occupa delle forniture acqua, gas, elettrica.
Poi per comodità l'installatore ne fa 4 copie, ma non è obbligato a farle e si alla camera di commercio non se ne fanno nulla degli allegati a loro la Dico serve solo per vedere la conformità aziendale ai requisiti.
Ovviamente una copia completa rimane in archivio alla ditta installatrice.
Possiamo parlarne per la copia da consegnare alla camera di commercio, ma le altre tre sono da fornire complete di allegati.
grifo68 ha scritto:attenzione al comma 2 dell'art. 9 del d lgs 5/2012 (convertito in legge con Legge 35 del 4 aprile 2012):
La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
ah... per dichiarazione unica si intende un nuovo modello di dichiarazione di conformità che, ovviamente, non è ancora stata pubblicata ai sensi del comma 1 stessa legge stesso articolo 9:
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
quindi a parte nel caso in cui si debba chiedere abitabilità o agibilità al Comune non va mandato più nulla
Esatto per esempio nel caso di sostituzione di generatore di calore, basta una al cliente completa di allegati.
Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
Si ma se non è timbrata e firmata non vale nulla. In caso di un controllo dovrà stamparla, timbrarla e firmarla quindi è una copia da produrre. Poi che lui la produca al momento del bisogno sono affari suoi.Marzio ha scritto:sergiob ha scritto:Proprietario e comune devono avere la DICO completa con gli allegati e sono già due copie. L'installatore deve avere una copia completa nei suoi archivi ed è un'altra copia. Quindi l'installatore deve produrre sicuramente tre copie complete con allegati.Marzio ha scritto:A dire il vero l'installatore ha l'obbligo di fornire la DICO con rispettivi allegati in formato originale solo al proprietario e al Comune, poi il Comune dovrebbe farne una copia senza allegati da inviare alla Camera di Commercio solo per verifica se la ditta aveva i requisiti per fare quella tipologia di impianto e il proprietario farne una copia da consegnare all'azienda che si occupa delle forniture acqua, gas, elettrica.
Poi per comodità l'installatore ne fa 4 copie, ma non è obbligato a farle e si alla camera di commercio non se ne fanno nulla degli allegati a loro la Dico serve solo per vedere la conformità aziendale ai requisiti.
Ovviamente una copia completa rimane in archivio alla ditta installatrice.
Possiamo parlarne per la copia da consegnare alla camera di commercio, ma le altre tre sono da fornire complete di allegati.
La copia dell'installatore la deve avere nei suoi archivi e non la deve fornire a nessuno, ma non la deve consegnare a nessuno e nei suoi archivi può essere anche digitale.
Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
c'è un articolo su tuttonormel
Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
Esatto molto interessante...girondone ha scritto:c'è un articolo su tuttonormel
Pongo un quesito legato alla dich impianti termici con l'obligo di presentare dlgs 152 la dichiarazione delle caratteristiche tecniche dei camini ed emisssioni caldaie superiori a 35 kw cosa fate ? a chi le inviate? l'obbligo scade il 31 dicembre 2012 e tra l'altro ho scoperto che è obbligatorio anche per le nuove installazioni da allegare a dico...
Se il destino e contro di noi peggio per lui.....
Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
dovevano anche fare un modello unico.. ma no è ancora uscito
Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
dunque, sul 152 è un casino... lo è stato fin dall'inizio, perchè per i nuovi impianti (per nuovi si intende realizzati a partire dall'aprile 2006, datra di entrara in vigore del 152) l'articolo 284 comma 1 diceva;garrez ha scritto:Esatto molto interessante...girondone ha scritto:c'è un articolo su tuttonormel
Pongo un quesito legato alla dich impianti termici con l'obligo di presentare dlgs 152 la dichiarazione delle caratteristiche tecniche dei camini ed emisssioni caldaie superiori a 35 kw cosa fate ? a chi le inviate? l'obbligo scade il 31 dicembre 2012 e tra l'altro ho scoperto che è obbligatorio anche per le nuove installazioni da allegare a dico...
In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore
al valore di soglia, deve essere trasmessa all'autorità competente, nei novanta giorni successivi
all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla parte I
dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e messa da costui a disposizione del soggetto
tenuto alla trasmissione. Per le installazioni e le modifiche successive al termine previsto dall'articolo
286, comma 4, tale denuncia é accompagnata dalla documentazione relativa alla verifica effettuata ai
sensi dello stesso articolo. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è trasmessa dal proprietario o, ove
diverso, dal possessore ed è messa da costui a disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione.
quindi l'installatore redigeva la dichiarazione come da allegato IX parte I e la dava (o meglio, avrebbe dovuto darla...) al responsabile dell'esercizio e della manutenzione (amministratore, terzo responsabile...) che doveva mandarla (o meglio, avrebbe dovuto mandarla...) all'Ente (comune o provincia), per gli impianti esistenti all'aprile 2006 il comma 2 diceva:
Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla
data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, deve essere trasmessa all'autorità
competente, entro un anno da tale data, apposita denuncia redatta dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del
presente decreto, accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale ai sensi dell'articolo 286,
comma 2. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
questo tranne per quegli impianti per cui era stato espletato quanto presritto dalla Legge 615/1966 articoli 9 e 10:
9. Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 8 o per la
trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve
presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con l'indicazione della
potenzialità in Kcal/h - al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere
constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento.
Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla
notifica, al prefetto.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo 8, senza la
preventiva approvazione di cui al presente articolo, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire
3.000.000 .
10. Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente
deve fare denuncia, indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del
fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme
stabilite nel regolamento.
Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al prefetto.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da
lire 30.000 a lire 150.000 .
Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo,
un impianto termico è, punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 450.000 .
il D.Lgs 128/10 ha cambiato tutto, perchè ha abrogato l'allegato IX parte I ed ha previsto che nulla dovesse essere inoltrato direttamente dal responsabile all'Ente competente, ma dato che l'atto di dichiarazione di cui al nuovo articolo 284 diventava a tutti gli effetti un nuovo allegato alla dichiarazione di conformità che doveva essere inoltrato quindi al Comune, a quel punto era il comune che aveva l'incombenza di trasmetterlo all'Ente (per inciso, l'atto di dichiarazione di cui all'art. 284 come modificato dal 128 è proprio il modulo citato dal D.lgs. 5/12 art. 9 comma 1 che dovrebbe essere inserito direttamente nel nuovo modello di DICO unificata).
Per gli impianti esistenti allì'aprile 2006, per i quali non era stato mandato l'allegato IX parte I (quindi direi il 99,9periodico% degli impianti) tale atto di dichiarazione (visto che la DICO o la DIRI si presume ci siano già) deve (dovrebbe) essere inviato all'ente direttamente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione... redatto entro il 31/12/2012 ed inviato entro 30 giorni dalla redazione (quindi entro il 31/01/2013)... questo sempre che non spunti un comma di un articolo di un milleproroghe... per ora il termine non mi risulta sia stato prorogato, ma visto che in effetti non ci sono fisicamente i moduli (io me ne sono inventato uno, per esempio...) penso sia inevitabile uno slittamento dei termini.


ah, ovviamente se domani finisce il mondo chi se ne strasbatte

