Conformità impianti x SCIA / CPI
Moderatore: Edilclima
Conformità impianti x SCIA / CPI
Fino ad ora nella presentazione della SCIA finale tra i documenti degli impianti ex DM.37/08 ho sempre allegato fotocopia della DICO + copia dell'iscrizione alla CCIAA della ditta installatrice dichiarando che gli originali sarebbero disponibili sul posto in caso di richiesta da parte dei funionari VVF.
Ora un comando mi chiede subito gli originali oppure di allegare copia di un documento di chi ha firmato la DICO.
Mi è sfuggito qualcosa del DPR 151 + varie lettere ?
Ora un comando mi chiede subito gli originali oppure di allegare copia di un documento di chi ha firmato la DICO.
Mi è sfuggito qualcosa del DPR 151 + varie lettere ?
Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
Parliamone: il modulo asseverazione SCIA PIN 2_1_2011 non era chiarissimo:
Prima dice che la documentazione è solo ELENCATA nella distinta allegata e che i documenti sono nell'attività.
Poi dice che invece l'elenco è di documentazione ALLEGATA.
il modello 2012 cambia un po' le cose se possibile facendo ancora più confusione.
Leggiamo allora quello che avremmo dovuto leggere fin dall'inizio: il DM 7 agosto 2012:
"Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5 [sono i serbatoi di GPL], sono allegati:
a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le
attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell°arte, in conformità alla
vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;"
Allegato II
"3.2 Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando."
Quindi:
Prima dice che la documentazione è solo ELENCATA nella distinta allegata e che i documenti sono nell'attività.
Poi dice che invece l'elenco è di documentazione ALLEGATA.
il modello 2012 cambia un po' le cose se possibile facendo ancora più confusione.
Leggiamo allora quello che avremmo dovuto leggere fin dall'inizio: il DM 7 agosto 2012:
"Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5 [sono i serbatoi di GPL], sono allegati:
a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le
attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell°arte, in conformità alla
vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;"
Allegato II
"3.2 Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando."
Quindi:
- Le Di Co in originale insieme alla SCIA
- Progetto, schemi, CCIA ed altre amenità depositate presso l'attività
Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
quindi anche allegati obbligatori!? 

Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
Non ti ho capito: gli allegati obbligatori presso l'attività, mi pareva di aver chiarito.
O la domanda è un'altra?
O la domanda è un'altra?
Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
lascia stare ho riletto bene ora...
Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
Salve,
sto per presentare una SCIA per l'attività 74 e mi chiedo se devo controllare e verificare puntualmente ciò che l'installatore ha dichiarato nella dichiarazione di conformità? Ad esempio devo andare a controllare la visura camerale per vedere se è abilitato a installare questi impianti? Se per esempio la dichiarazione dell'impianto gas è firmata da un perito elettrico sono tenuto a verificare le competenze di tale figura?
Mi chiedo questo perchè molte volte capita di vedere dichiarazioni di conformità palesemente incomplete però ora io dichiaro di aver visionato tali documenti e non vorrei essere coinvolto in alcun modo.
sto per presentare una SCIA per l'attività 74 e mi chiedo se devo controllare e verificare puntualmente ciò che l'installatore ha dichiarato nella dichiarazione di conformità? Ad esempio devo andare a controllare la visura camerale per vedere se è abilitato a installare questi impianti? Se per esempio la dichiarazione dell'impianto gas è firmata da un perito elettrico sono tenuto a verificare le competenze di tale figura?
Mi chiedo questo perchè molte volte capita di vedere dichiarazioni di conformità palesemente incomplete però ora io dichiaro di aver visionato tali documenti e non vorrei essere coinvolto in alcun modo.
Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
Le competenze professionali non sono di tua competenza (ci mancherebbe altro di dover sindacare su chi firma i progetti); chi firma si assume le proprie responsabilità.
La congruità e completezza della DICO e l'ottemperanza al DM 37/08 invece si.
(per esempio non si può accettare una DICO senza progetto del tecnico abilitato quando c'è l'obbligo)
La congruità e completezza della DICO e l'ottemperanza al DM 37/08 invece si.
(per esempio non si può accettare una DICO senza progetto del tecnico abilitato quando c'è l'obbligo)
Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
Questo secondo me sì (ricordo anche un quesito sulla rivista Antincendio per "L'esperto risponde" sul tema).friga ha scritto:Salve,
sto per presentare una SCIA per l'attività 74 e mi chiedo se devo controllare e verificare puntualmente ciò che l'installatore ha dichiarato nella dichiarazione di conformità? Ad esempio devo andare a controllare la visura camerale per vedere se è abilitato a installare questi impianti?
Questo no, se ha firmato se ne assume la responsabilità. Tanto più che sono spesso cose non chiare nemmeno ai tribunali, figuriamoci a noi...friga ha scritto:Se per esempio la dichiarazione dell'impianto gas è firmata da un perito elettrico sono tenuto a verificare le competenze di tale figura?
Che siano complete lo devi verificare. Io l'ho sempre fatto, ma dopo un po' di rotture di maroni se mancava qualcosa mandavo avanti lo stesso.friga ha scritto:Mi chiedo questo perchè molte volte capita di vedere dichiarazioni di conformità palesemente incomplete però ora io dichiaro di aver visionato tali documenti e non vorrei essere coinvolto in alcun modo.
Adesso nel firmare il PIN 2.1 tu ASSEVERI "la completezza delle certificazioni e delle dichiarazioni", quindi non c'è dubbio che debbano essere COMPLETE. Quanto a cosa ci sia dentro secondo me, come detto in altro post, non si deve verificare più di tanto, se no si diventa un doppione del professionista/installatore che ha già redatto i certificati.
Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
Grazie per le risposte. Anche io farei un controllo formale della documentazione però se c'è un errore palese come ad esempio per il gas gli installatori citano la uni 7129 io sono tenuto a osservarlo o no? Chissà se qualche comando ha già preso posizione in merito a ciò.
Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
La corretta indicazione delle norme tecniche è uno degli errori più frequenti nelle DICO.
E' doveroso correggere tali errori, con o senza progetto.
E' doveroso correggere tali errori, con o senza progetto.
Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
ok, io lo so che la uni 7129 non c'entra nulla e posso farlo notare a chi ha compilato la dic.co però metti caso che non lo sapessi perchè ad esempio non è un settore di mia competenza e la consegnassi al comando insieme alla SCIA potrei andare in contro a sanzioni? Ricordo che si passa al penale in un batter d'occhio.
Già in questo forum abbiamo pareri diversi chissà se i vari comandi provinciali si comportano alla stessa maniera?
Già in questo forum abbiamo pareri diversi chissà se i vari comandi provinciali si comportano alla stessa maniera?
Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
Beh se l'errata indicazione della norma di riferimento e' l'anticamera della scorretta esecuzione dell'impianto, allora vi sono diverse conseguenze.
1) l'installatore e' il primo responsabile di quello che esegue e certifica
2) subito dopo (o anche prima) c'è l'eventuale progettista se ha dato errate indicazioni normative o esecutive
3) il committente potrebbe essere chiamato in causa solo per culpa in eligendo, ovvero per aver affidato il lavoro a soggetti inidonei (molto difficile secondo me nel civile, più facile negli ambienti di lavoro)
4) il tecnico antincendio che assevera la scia, non è tenuto a saper progettare tutti gli impianti, ne' tantomeno ad installarli, ma deve almeno essere in grado di riconoscere una dico fatta con i piedi da una redatta con tutti i criteri e secondo me la corretta indicazione delle norme tecniche e' uno degli aspetti che ogni asseveratore deve essere in grado di riconoscere.
Altrimenti riduciamo tale figura ad un mero raccoglitore di carta il quale non fa altro che spuntare il tutto da una lista preconfezionata.
1) l'installatore e' il primo responsabile di quello che esegue e certifica
2) subito dopo (o anche prima) c'è l'eventuale progettista se ha dato errate indicazioni normative o esecutive
3) il committente potrebbe essere chiamato in causa solo per culpa in eligendo, ovvero per aver affidato il lavoro a soggetti inidonei (molto difficile secondo me nel civile, più facile negli ambienti di lavoro)
4) il tecnico antincendio che assevera la scia, non è tenuto a saper progettare tutti gli impianti, ne' tantomeno ad installarli, ma deve almeno essere in grado di riconoscere una dico fatta con i piedi da una redatta con tutti i criteri e secondo me la corretta indicazione delle norme tecniche e' uno degli aspetti che ogni asseveratore deve essere in grado di riconoscere.
Altrimenti riduciamo tale figura ad un mero raccoglitore di carta il quale non fa altro che spuntare il tutto da una lista preconfezionata.
Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
concordo... ci sono addirittura installatori che nell'apposito spazio come norme di riferimento scrivono fieri: "DM 37/08"... i più evoluti, perchè c'è chi ancora scrive "Legge 46/90"Terminus ha scritto:La corretta indicazione delle norme tecniche è uno degli errori più frequenti nelle DICO.
E' doveroso correggere tali errori, con o senza progetto.


Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
io ricordo sempre la 7129 per il solare termico...... quella è un po come l aspirina... va ebne per tutto! 

Re: Conformità impianti x SCIA / CPI
poi c'è anche chi la cita correttamente... solo che la scrive "71/29"... perchè magari al telefono gli hai detto settantunoventinovegirondone ha scritto:io ricordo sempre la 7129 per il solare termico...... quella è un po come l aspirina... va ebne per tutto!
