DEROGA ALLE 14 ORE DI RISCALDAMENTO

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

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Zannabianca
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DEROGA ALLE 14 ORE DI RISCALDAMENTO

Messaggio da Zannabianca »

Salve a tutti
Chiedo gentilmente, in quanto la mia memoria ormai è in tilt, se negli ultimi decreti vengono modificate o aggiornate le deroghe al rispetto delle ore massime di funzionamento degli impianti di riscaldamento del datato DPR 412.
Grazie in anticipo
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tigers
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Re: DEROGA ALLE 14 ORE DI RISCALDAMENTO

Messaggio da tigers »

Non mi risulta, ma una letta alle norme del 412 sull'argomento per me è stata illuminante. Leggendo con attenzione si scoprono tante cose.
Tipo che anche fuori dalle date magiche si può accendere per la metà delle ore previste senza bisogno di chiedere al Sindaco.
girondone
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Re: DEROGA ALLE 14 ORE DI RISCALDAMENTO

Messaggio da girondone »

tigers ha scritto:Non mi risulta, ma una letta alle norme del 412 sull'argomento per me è stata illuminante. Leggendo con attenzione si scoprono tante cose.
Tipo che anche fuori dalle date magiche si può accendere per la metà delle ore previste senza bisogno di chiedere al Sindaco.
posso chiederti dove dice questo il 412 ed smi..?
l ho ripassato velocemente e non lo trovo...
grazie cmq
ciao
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sim.fab
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Re: DEROGA ALLE 14 ORE DI RISCALDAMENTO

Messaggio da sim.fab »

Confermo. Nessuna modifica rispetto al DPR 412.
Valido per calcoli di potenza termica invernale. Ma se devi fare calcoli energetici secondo le UNI/TS, questi vanno fatti in regime continuo: 24h/gg x tutto il periodo di risc.!
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gararic
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Re: DEROGA ALLE 14 ORE DI RISCALDAMENTO

Messaggio da gararic »

anche se secondo molti esperti si spende meno a fine a far girare l'impianto 24/24, piuttosto che facendo attacca-stacca
riccardo - affetto da superbonus
girondone
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Re: DEROGA ALLE 14 ORE DI RISCALDAMENTO

Messaggio da girondone »

:wink:
Zannabianca
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Re: DEROGA ALLE 14 ORE DI RISCALDAMENTO

Messaggio da Zannabianca »

Grazie delle risposte
La mia domanda scaturiva dal fatto che una ditta di gestione calore ha proposto ad un condominio di ristrutturare la centrale termica centralizzata affermado che la eventuale trasformazione in impianti autonomi non poteva godere dell'uso continuo del riscaldamento (24 ore al giorno), mentre l'uso continuo poteva essere garantito solo restando con il centralizzato.
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tigers
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Re: DEROGA ALLE 14 ORE DI RISCALDAMENTO

Messaggio da tigers »

Leggi il 412, ci trovi tutte le risposte. Non è nemmeno difficile trovare il punto in cui ne parla.
Potrei copia-incollartelo, ma mi sa che è meglio (e più utile anche per te) andare a cercartelo.

Aiutino: art. 9
girondone
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Re: DEROGA ALLE 14 ORE DI RISCALDAMENTO

Messaggio da girondone »

si si ...
ieri sera andavo di fretta...!
direi comm 2...
interpretabile eh!
:wink:
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LST
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Re: DEROGA ALLE 14 ORE DI RISCALDAMENTO

Messaggio da LST »

Ti riporto un estratto del DPR 412
Qui troverai probabil. quel che cerchi

Art.9

5.Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed
alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano
ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E.1(3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attività
assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine, saune e assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di
produzione.
.......
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edific
i, nei seguenti casi:
...........
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati
nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 °C + 2 °C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
Marcus
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Re: DEROGA ALLE 14 ORE DI RISCALDAMENTO

Messaggio da Marcus »

l'argomento era già stato sviscerato su questo thread

http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=15656
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