PRATICA ANTINCENDIO NECESSARIA?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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giupy
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PRATICA ANTINCENDIO NECESSARIA?

Messaggio da giupy »

Ciao a tutti.
sono stato contattato per verificare il funzionamento di un generatore di calore da 70 kW in un'azienda privata che utilizza il genertore stesso per fini produttivi.
Il committente mi ha chiesto se, per evitare di bloccare la produzione, è possibile installare nello stesso locale tecnico un ulteriore generatore di calore da 70 KW di riserva al principale.
Vi chiedo se ai fini normativi è da consegnare anche la pratica antincendio.
Secondo il mio parere si in quanto nel locale tecnico suddetto sono installati complessivamente 140 kW.
E' giusto il mio ragionamento?
Grazie.
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ilverga
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Re: PRATICA ANTINCENDIO NECESSARIA?

Messaggio da ilverga »

giupy ha scritto:Ciao a tutti.
sono stato contattato per verificare il funzionamento di un generatore di calore da 70 kW in un'azienda privata che utilizza il genertore stesso per fini produttivi.
Il committente mi ha chiesto se, per evitare di bloccare la produzione, è possibile installare nello stesso locale tecnico un ulteriore generatore di calore da 70 KW di riserva al principale.
Vi chiedo se ai fini normativi è da consegnare anche la pratica antincendio.
Secondo il mio parere si in quanto nel locale tecnico suddetto sono installati complessivamente 140 kW.
E' giusto il mio ragionamento?
Grazie.
Mmm...situazione da valutare:
D.M. 12/04/96
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kCal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi descritti nell'art. 2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo "A", le stufe catalitiche e gli inceneritori.

Questo però non vuol dire che non sei soggetto ai VVF, che fanno comunque riferimento a tutti gli impianti di produzione calore > 116 kW...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
bimbo
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Re: PRATICA ANTINCENDIO NECESSARIA?

Messaggio da bimbo »

Invio F.a.q. di prevenzione incendi tratta dal sito http://www.vigilfuco.it

Attività 49

Domanda:
All'interno di un locale tecnico sono installati due gruppi elettrogeni di cui uno, di riserva, entrerà in azione esclusivamente al blocco dell'altro. Ai fini della assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, occorre calcolare la potenza come somma delle potenze singole dei due gruppi, oppure occorre considerare la potenza di un solo gruppo? Nel caso in questione i gruppi sono da 255 kW cadauno pertanto, qualora si consideri la potenza di un solo gruppo, si ricade nella categoria A soggetta a SCIA; se si considera la somma delle potenze si ricade diversamente nella categoria B.

Risposta:
In via generale, l'installazione del secondo gruppo elettrogeno non deve aumentare il livello di rischio stabilito dalla norma tecnica di riferimento. I casi particolari vanno valutati di volta in volta con il competente Comando VV.F., facendo riferimento al predetto principio.


Pubblicato il 28/02/2012
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