attività di vendita e depositi

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cafurchio
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attività di vendita e depositi

Messaggio da cafurchio »

Vi riporto un passaggio del D.M. 27.07.2010

E’ consentito destinare a deposito o ricevimento di merci appositi spazi, anche non
compartimentati, nell’ambito dell’area di vendita o in adiacenza alla stessa, di superficie non
superiore a 200 m2, e comunque non eccedenti il 20% della superficie di vendita: ciò a condizione
che non venga modificata la classe di resistenza al fuoco del compartimento


A Vs. parere, quel 200 mq si intende complessivamente o per ciascun deposito? A mio parere la seconda

Grazie
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gararic
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Re: attività di vendita e depositi

Messaggio da gararic »

è un regalo del legislatore, all'interno di una regola tecnica che per quanto riguarda il dimensionamento delle vie di fuga è invece TERRIBILE
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
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Re: attività di vendita e depositi

Messaggio da Terminus »

A mio parere il vincolo di superficie è riferito alla totalità degli spazi destinati a deposito.
Altrimenti si potrebbe aumentare a dismisura la superficie complessiva, anche non compartimentata, eludendo le condizioni di sicurezza stabilite per i depositi.
cafurchio
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Re: attività di vendita e depositi

Messaggio da cafurchio »

Sei sicuro?

Perchè la compartimentazione non si avrebbe verso la superficie di vendita, ma tra deposito e deposito si, secondo me.
Terminus
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Re: attività di vendita e depositi

Messaggio da Terminus »

Per come è scritto il DM e per come sembra che lo interpreti tu, sarebbe possibile adibire 199mq a deposito n.1, separato dall'area di vendita con carta velina e poi, magari 2 metri più in la, sistemare altri 199mq a deposito n.2, separandoli sempre con carta velina.
Secondo me non è tale situazione che il normatore ha inteso concedere.
cafurchio
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Re: attività di vendita e depositi

Messaggio da cafurchio »

Ok, il tuo punto è corretto e mi sta bene.

Ma allora perchè aggiungere la clausola del 20%? Si poteva dire: massimo 200 metriquadri e stop.
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