Che il dubbio sia con voi
Inviato: ven dic 09, 2011 15:22
Nonostante la legge chiara
ogni tanto sono colto da dubbi:
la L.13/2007 all'art.5 c.7 recita "L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto";
mentre la FAQ n. 3.1 dice "La Certificazione Energetica redatta secondo le modalità di cui alla D.G.R. n.43-11965 deve essere prodotta nei seguenti casi: [...] ristrutturazione edilizia all’atto di chiusura dei lavori ai fini dell’ottenimento dell’agibilità".
Ora, il mio dubbio è questo: se io ho un immobile esistente su cui intervengo ad es. con la sola sostituzione dei serramenti o con la sola installazione di un cappotto (interventi che come è già stato evidenziato più volte non ricadono nella definizione di "ristrutturazione") leggendo quello che è scritto mi verrebbe da pensare che non devo fare alcun ACE, perché è vero che modifico le prestazioni energetiche dell'edificio, ma non devo aggiornare alcun ACE (vedi L.13) e non sto facendo una ristrutturazione (vedi FAQ).
Mi sembra che, dal punto di vista formale, manchi un collegamento tra le due dichiarazioni...
Tra l'altro, una persona che abbia sostituito i serramenti e abbia chiesto la detrazione 55% non è più obbligata (a livello nazionale) a far redigere l'ACE, mentre dovrebbe invece farlo a livello regionale piemontese???
Voi che cosa ne pensate? Io finora nei pochi casi del genere ho sempre preferito fare comunque ACE, ma ora non ne sono più così sicuro.
archi

la L.13/2007 all'art.5 c.7 recita "L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto";
mentre la FAQ n. 3.1 dice "La Certificazione Energetica redatta secondo le modalità di cui alla D.G.R. n.43-11965 deve essere prodotta nei seguenti casi: [...] ristrutturazione edilizia all’atto di chiusura dei lavori ai fini dell’ottenimento dell’agibilità".
Ora, il mio dubbio è questo: se io ho un immobile esistente su cui intervengo ad es. con la sola sostituzione dei serramenti o con la sola installazione di un cappotto (interventi che come è già stato evidenziato più volte non ricadono nella definizione di "ristrutturazione") leggendo quello che è scritto mi verrebbe da pensare che non devo fare alcun ACE, perché è vero che modifico le prestazioni energetiche dell'edificio, ma non devo aggiornare alcun ACE (vedi L.13) e non sto facendo una ristrutturazione (vedi FAQ).
Mi sembra che, dal punto di vista formale, manchi un collegamento tra le due dichiarazioni...
Tra l'altro, una persona che abbia sostituito i serramenti e abbia chiesto la detrazione 55% non è più obbligata (a livello nazionale) a far redigere l'ACE, mentre dovrebbe invece farlo a livello regionale piemontese???
Voi che cosa ne pensate? Io finora nei pochi casi del genere ho sempre preferito fare comunque ACE, ma ora non ne sono più così sicuro.
archi