Noto che il forum non è attivo da tempo.
Provo a rianimarlo con una domanda:
vi risulta che le nuove norme (L. 88/2009 art. 11 e L. 96/2010 art. 15) stabiliscono l'inapplicabilità della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti degli alloggi, quindi in caso di contenzioso non si può procedere con la verifica di tali requisiti?
novità normative
Moderatore: Edilclima
Re: novità normative
Si può.. leggi bene cosa dicono le "nuove norme"vit ha scritto: in caso di contenzioso non si può procedere con la verifica di tali requisiti?
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Re: novità normative
La L. 88/2009 art. 11 comma 5 recita: "In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."
La L. 96/2010 art. 15 comma 5 recita: "In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato"
Nei contenziosi su temi di acustica voi state verificando i requisiti acustici passivi o in base a tale normativa tale verifica è sospesa?
La L. 96/2010 art. 15 comma 5 recita: "In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato"
Nei contenziosi su temi di acustica voi state verificando i requisiti acustici passivi o in base a tale normativa tale verifica è sospesa?
Re: novità normative
Non hai evidenziato le parti + importanti
fermi restando... la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato"
Se questa c'è, allora sulle pareti collaudate non si applica il DPCM. Poi dipende dalle date dell'azione legale.
fermi restando... la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato"
Se questa c'è, allora sulle pareti collaudate non si applica il DPCM. Poi dipende dalle date dell'azione legale.
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Re: novità normative
Credo che non dipenda dalle date dell'azione legale ma dalla data in cui sono iniziati i rapporti tra acquirenti e venditori degli alloggi.SuperP ha scritto:Non hai evidenziato le parti + importanti
fermi restando... la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato"
Se questa c'è, allora sulle pareti collaudate non si applica il DPCM. Poi dipende dalle date dell'azione legale.
vedi: http://www.sicuring.it/acustica/acustic ... ssivi.html
Gli alloggi in questione sono stati realizzati nel 2002 dunque anche se l'atto di citazione è del 14/10/09 (successivo alla L.88/09) dovrebbero rispettare il DPCM. Giusto?
Cosa significa: "Se questa c'è, allora sulle pareti collaudate non si applica il DPCM. "? Se c'è un collaudo acustico certificato da un tecnico non posso andare a verificare che sia fatto correttamente (visto che i proprietari lamentano uno scarso isolamento)?