Imp Termico L192 VS Imp Tecnologico Idrico Sanitario L99-09

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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dogo73
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Imp Termico L192 VS Imp Tecnologico Idrico Sanitario L99-09

Messaggio da dogo73 »

La 192-05 e 311-06 dice (All A):
14. non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

L'Art 35 legge 99-2009 dice
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 14, sono soppresse le parole: ",scaldacqua unifamiliari";
b) dopo il numero 14 e' inserito il seguente:
"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e' un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria".

Stando al risultato finale, lo scaldacqua unifamiliare:
- viene eliminato nella definizione di impianto termico della 311 (*);
- viene definito come impianto tecnologico idrico sanitario;
- non sarebbe più pertanto un impianto termico, ma un impianto tecnologico, così come quello elettrico o gli altri citati nella 37/08.

(*) prima della 311 gli scaldacqua unifamiliari erano esclusi dagli impianti termici a prescindere dal superamento dei 15kw.

Cosa ne pensate?

PS: ad ogni legge che esce, si aggiungono termini nuovi che portano ad interpretazioni nuove anche se plausibili ed auspicabili (in questo caso fu colmato un buco/baco).
Ultima modifica di dogo73 il mar set 27, 2011 15:12, modificato 1 volta in totale.
Mimmo_510859D
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Re: Imp Termico L192 VS Imp Tecnologico Idrico Sanitario L99

Messaggio da Mimmo_510859D »

Sono d'accordo con te. Lo scaldabagno, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 192/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non è da considerarsi impianto termico.
Però attenzione al D.P.R. 412/1933. A questo le definizione non sono state abrogate. Quindi, occhio allo scarico di questi apparecchi gas.
dogo73
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Re: Imp Termico L192 VS Imp Tecnologico Idrico Sanitario L99

Messaggio da dogo73 »

Mimmo_510859D ha scritto:Sono d'accordo con te. Lo scaldabagno, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 192/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non è da considerarsi impianto termico.
Però attenzione al D.P.R. 412/1933. A questo le definizione non sono state abrogate. Quindi, occhio allo scarico di questi apparecchi gas.
Sei daccordo se diciamo che l'introduzione del 14.bis, nella sostanza, riporta il tutto alla 412-93, ma con un importante dettaglio, di seguito illustrato...?

Dettaglio

1) La definizione di impianto termico della 412-93 lasciava aperta una domanda:
- "uno scaldacqua unifamiliare non è un impianto termico, ma allora cos'è ?".

2) A quel punto intervenne la 311, che lo incluse negli impianti termici in caso di potenza > 15kw.

3) A questo punto la situazione appara un "contorta”...

4) Ecco il 14.bis della 99-09 che apporta una novità, poiché lo scaldacqua unifamiliare acquista una propria identità e diventa un impianto teconologico (non termico) e rientra nell'ambito di quelli "idrici sanitari" citati nel dm 37/08, art.1, comma 2, punto d.

5) Tuttavia attenzione alle singole regioni: ad esempio in Lombardia il regolamento regionale sul risparmio energetico di gennaio 2009 si rifà alla definizione della 311 per individuare come impianto termico lo scaldacqua unifamiliare.

6) Ma la 99-09 14.bis è successiva, ed andando a dettagliare con maggiore profondità il singolo caso integra di fatto il dettato regionale. Della serie: la regione ha regolato l'ambito in modo autonomo, ma poi non si è aggiornata alle ulteriori disposizioni nazionali.

7) Occorre considerare che la clausula di cedevolezza della 192 e smi indica che:
- "Nel dettare la normativa di attuazione le regioni sono tenute al rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto".

Quindi:
- regioni regolatevi da sole, ma senza opporvi al decreto;
- se il decreto viene "modificato" in uno o più principi fondamentali ed in questo caso abbiamo addirittura una nuova definizione di un importante apparecchio (per diffusione in Italia) per generare calore, le Regioni dovrebbero "raddrizzare il tiro" per non essere in contrasto con la normativa nazionale;
- lo scaldacqua unifamiliare non è impianto termico, ma è impianto tecnologico idrico sanitario.
Kalz
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Re: Imp Termico L192 VS Imp Tecnologico Idrico Sanitario L99

Messaggio da Kalz »

anche io all'epoca ero arrivato a questa conclusione.....che telenovela :twisted: :twisted: :twisted:
dogo73
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Re: Imp Termico L192 VS Imp Tecnologico Idrico Sanitario L99

Messaggio da dogo73 »

Certo che se è così:
- già l'art 3 della 192 includeva, come impatto, solo ristrutturazione e nuovi impianti (al di là delle cose da fare in caso di manutenzione (articoli 7, 9 e 12).
- nel momento in cui uno scaldacqua non è nemmeno impianto termico, la sua ristrutturazione non è impattata dalla 192, tanto meno la sostituzione non essendo ristrutturazione.
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