D.Lgs. 28 2011 - Autorizzazioni per solare termico

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robvi
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D.Lgs. 28 2011 - Autorizzazioni per solare termico

Messaggio da robvi »

Sto disperatamente cercando di decifrare il D.lgs in oggetto. In particolare sul solare termico ho il seguente dubbio:
I primi 2 commi dell'articolo 7, che riporto sotto, a me pare che riguardino esattamente lo stesso tipo di impianti (ossia impianti solari termici aderenti o integrati in tetti di edifici esistenti), solo che secondo il comma 1 si possono fare con semplice comunicazione solo se non ricadono nelle zone a vincolo ambientale (lettera c del comma 1), mentre il comma 2, parrebbe più permissivo in quanto consente la sola comunicazione per tutte le installazioni che non ricadano nei centri storici (ovvero le zone A).
Quindi la domanda è: in zona a vincolo ambientale applico il comma 1 o il comma 2 (mica potro scegliermelo io il comma ???).

Grazie a chi vorrà contribuire ...

Art. 7 Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono realizzati previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
robvi

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