Nel punto 4.1 - Impianti di riscaldamento - recita "il riscaldamento delle autorimesse può essere realizzato tramite generatori ad aria calda a scambio diretto, è ammessa l'installazione di questi all'interno dell'autorimessa se quest'ultima è destinata a ricovero di soli autoveicoli di tipo diesel".
1) Non specifica iltipo di combustibile del generatore ad aria calda,
2) è ammessa che la potenza del generatore sia inferiore a 35 kW e funzioni a gas metano. Non si dovrebbe applicare il DPR 29 luglio 1982 n. 577, dove occorre un locale separato e comunicante con l'autorimessa tramite porta REI?
3) Il riscaldamento in autorimesse non è in contrasto con la legge 10/91?
grazie
