Controlli periodici antincendio

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Sherpard
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Controlli periodici antincendio

Messaggio da Sherpard »

Salve a tutti!

Sto facendo delle ricerce in merito ai controlli periodici antincendio previsti dal D.M. 10/03/98.

All'All.VI punto 6.4 c'è scitto che "L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da
personale competente e qualificato" (in merito ad attrezzature ed impianti di protezione antincendio) con "cadenza almeno semestrale" al punto 6.2.
Ora, fermo restando la prassi abbastanza diffusa di far controllare gli estintori da ditte esterne ogni 6 mesi, noto che anche in presenza di altre attrezzature antincendio il registro dei controlli periodici delle aziende non contiene mai altre informazioni.

Per quanto riguarda i controlli periodici di altre attrezzature e/o impianti antincendio se presenti, come:
- idranti/naspi
- impianti di rivelazione automatica
- sistemi di allarme azionati manualmente
- impianti fissi di spegnimento
- illuminazione d'emergenza
- porte REI
- porte con maniglione antipanico
secondo me continua a rimanere l'obbligo del controllo almeno semestrale (o più frequente in caso di diversa istruzione del costruttore), poiché tutti questi riguardano comunque la protezione antincendio.
A questo punto mi chiedo se in caso di affidamento a ditta esterna dei controlli sugli estintori, le aziende non dovrebbero far controllare anche tutte le altre in elenco?

Può essere vero che per alcuni di questi controlli può essere semplicemente sufficiente personale interno all'azienda debitamente istruito? (comunque dovrebbe rimanere l'obbligo della registrazione del controllo!).

Vi ringrazio in anticipo e spero di non aver fatto troppa confusione.
Terminus
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Re: Controlli periodici antincendio

Messaggio da Terminus »

Dunque, per i luoghi di lavoro vige il D.Lgs.81/08 che all'Allegato V impone i controlli almeno semestrali per tutti i mezzi ed impianti di estinzione a cura di personale esperto.
Il D.M. 10/03/98 parta invece di attrezzature ed impianti di protezione antincendio, ricomprendendo quindi tutti gli impianti di spegnimento, di rivelazione ed allarme, le porte di esodo, l'illuminazione di emergenza e quant'altro.
In questo caso la frequenza deve essere stabilita in funzione della valutazione del rischio, delle norme tecniche di prodotto e delle istruzioni del costruttore.

La sorveglianza può essere fatta dal personale interno con formazione adeguata, il controllo periodico di cui sopra deve essere fatto da soggetti esperti, per i quali non è scritto da nessuna parte cosa debba essere inteso per "esperto".
Il Datore di Lavoro, non avendo riferimenti certi ed avendo sempre il rischio della "culpa in eligendo", è bene che si affidi a ditte specializzate, iscritte all'elenco CCIAA per il DM 37/08 per il ramo in questione.
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