Deroga distanze ai sensi del d.lgs 115/2008..documentazione?
Inviato: gio feb 24, 2011 17:21
Ciao a tutti, per un rifacimento di una copertura (il cui sottotetto non è scaldato e non lo diventerà) il comune mi chiede, per andare in deroga alle distanze dai confini, quanto richiesto dall'art. 11, comma 2 del d.lgd 115/2008...ovvero
"2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 56 del 2010)"
Ma di che certificazione sta parlando??
Il mio dubbio è che sta parlando della documentazione prevista dal requisito 6.1.2 (sono in emilia romagna) in quanto parla di manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio senza specificare se è riscaldato o meno....mi sapete dar conferma di questo??
"2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 56 del 2010)"
Ma di che certificazione sta parlando??
