Salve a tutti!
Sono nuovo del Forum e spero di non esordire con un post troppo idiota... il problema è che ho cercato la risposta a questo problema in lungo e in largo e mi sono stati espressi pareri contrastanti (anche tra comandi VV.F.).
La questione in sintesi è questa: un'azienda mia cliente (come tecnico della sicurezza) ha recentemente acquistato un capannone che userà come deposito (ambiente unico, area < 1000 m²) e vi saranno stoccati quantitativi di carta, plastica, legno e fibre tessili in quantità sicuramente inferiori a 50 q.li se considerate singolarmente, ma molto probabilmente superiore a 50 q.li nel complesso. Non vi è previsto alcun tipo di lavorazione industriale (solo movimentazione merce con muletto elettrico), vi lavoreranno 5 dipendenti e l'impianto termico è < 116 kW.
A questo punto mi sono posto 2 domande:
1 - Ho la certezza di non ricadere in nessuna attività DM 16-02-1982 oppure conta la somma dei materiali combustibili?
2 - Serve una dichiarazione di non ricadenza nelle attività DM 16-02-1982? se così fosse chi la deve redarre? (DL, professionista, professionista 818...?) e in che tempi? (non venendo svolte lavorazioni industriali non credo ci sia bisogno della notifica ex-art.67 d.lgs. 81/08 e il nuovo capannone è già provvisto di certificato di agibilità).
Grazie in anticipo per l'aiuto!
Materiali combustibili in deposito e CPI
Moderatore: Edilclima
Re: Materiali combustibili in deposito e CPI
1) I quantitativi sono da considerarsi separatamente per i diversi materiali non assimilabili.
2) La dichiarazione a chi dovrebbe essere consegnata? Non al Comune che ha già rilasciato l'agibilità (lasciamo perdere come l'abbia rilasciata senza richiedere preventivamente tale dichiarazione).
Può servire al DdL per allegarla alla sua VDR, la quale, indipendentemente dal CPI, deve tenere conto delle reali condizioni di esercizio e dei rischi conseguenti. Nel caso sarebbe preferibile sempre un tecnico iscritto all'elenco della L.818/84.
In ogni caso la responsabilità è sempre del DdL, il quale deve mettere per iscritto quali sono i quantitativi massimi dei vari materiali in deposito.
2) La dichiarazione a chi dovrebbe essere consegnata? Non al Comune che ha già rilasciato l'agibilità (lasciamo perdere come l'abbia rilasciata senza richiedere preventivamente tale dichiarazione).
Può servire al DdL per allegarla alla sua VDR, la quale, indipendentemente dal CPI, deve tenere conto delle reali condizioni di esercizio e dei rischi conseguenti. Nel caso sarebbe preferibile sempre un tecnico iscritto all'elenco della L.818/84.
In ogni caso la responsabilità è sempre del DdL, il quale deve mettere per iscritto quali sono i quantitativi massimi dei vari materiali in deposito.