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Sostituzione copertura e recupero sottotetto

Inviato: mar nov 16, 2010 19:26
da picchio70
Edificio composto da piano terra riscaldato abitabile e sottotetto non riscaldato e non abitabile. Nell'ambito dei lavori di recupero ai fini abitativi del sottotetto isolo anche la copertura. Con riferimento alla circolare Ade n. 39/2010, trattandosi di ampliamento, mi sembra di poter recuperare la quota proporzinale delle spese relative alla copertura con riferimento al piano terra esistente; ho scritto all'ENEA che mi risponde di leggere la faq 49, da cui mi sembra che invece non possa accedere all'agevolazione.
Chi mi sa dare un aiuto?
Grazie

Re: Sostituzione copertura e recupero sottotetto

Inviato: mer nov 17, 2010 11:39
da picchio70
... a nessuno è capitato un caso simile?

Re: Sostituzione copertura e recupero sottotetto

Inviato: mer nov 17, 2010 11:58
da girondone
niente 55% secondo me

però è un argomento dibattuto
molto
se cerchi nel forum trovi....

Re: Sostituzione copertura e recupero sottotetto

Inviato: mer nov 17, 2010 14:54
da megaing
In riferimento all'edificio esistente, per poter beneficiare della detrazione fiscale al 55 % dovresti isolare il pavimento del sottotetto in quanto quest'ultimo non è riscaldato. Pertanto l'intervento di isolamento del tetto non è detraibile al 55 %.

Re: Sostituzione copertura e recupero sottotetto

Inviato: mer nov 17, 2010 21:16
da picchio70
Rileggendo la circolare, in effetti trovo la parola "impianti" per le quote millesimali; dunque, appurato che per il sottotetto la copertura non rientra, almeno per il nuovo impianto di riscaldamento che unisce piano terra esistente e nuovo sottotetto, posso detrarre la quota parte per l'esistente?

Re: Sostituzione copertura e recupero sottotetto

Inviato: mar mar 29, 2011 11:29
da picchio70
Scusate se riapro il post, ma questa mattina ho letto la nuova FAQ 68; nella stessa si chiede se è piossibile recuperare la coibentazione del tetto e la sostituzione dell'impianto.
Nella risposta si parla di realizzazione di "...impianti a servizio dell’intera unità...", e quindi la caldaia per me si può detrarre in quote millesimali solo per il piano terra; per il tetto sembrerebbe di no (non è impianto), ma poi in fondo mi parla anche di comma 345 e quindi sarei portato a dire di si (che è anche il buon senso)
Cosa ne dite?

Re: Sostituzione copertura e recupero sottotetto

Inviato: gio mar 31, 2011 13:23
da gioperla
picchio70 ha scritto:Scusate se riapro il post, ma questa mattina ho letto la nuova FAQ 68; nella stessa si chiede se è piossibile recuperare la coibentazione del tetto e la sostituzione dell'impianto.
Nella risposta si parla di realizzazione di "...impianti a servizio dell’intera unità...", e quindi la caldaia per me si può detrarre in quote millesimali solo per il piano terra; per il tetto sembrerebbe di no (non è impianto), ma poi in fondo mi parla anche di comma 345 e quindi sarei portato a dire di si (che è anche il buon senso)
Cosa ne dite?
Purtroppo non è come dici tu: il fatto che si parli di impianti a servizio dell'intera unità vuol dire soltanto che non si possono fare sostituzioni parziali dell'impianto ( inserimento di pompa di calore in una stanza, ecc.).
Nel tuo caso l'unica strada percorribile è l'installazione dell'impianto nel sottotetto( rendere il sottotetto riscaldato) e poi a posteriori sostituire l'impianto e coibentare la copertura.

Re: Sostituzione copertura e recupero sottotetto

Inviato: gio mar 31, 2011 17:08
da ketenegh
Il principio è però semplice: si parte da un edificio ovvero un involucro riscaldato ed il relativo impianto.
Quello che fai sull'involucro esistente e sull'impianto esistente lo detrai. Quello che è in ampliamento del suddtto involucro od impianto non lo detrai. Di conseguenza, a meno dell'artifizio suggerito da gioperla, l'isolamento del tetto è formalmente inamissibile. In pratica La caldaia la puoi invece sostituire e detrarre (le detrazioni non pongono limiti alla potenza della caldaia in sostituzione). L'impianto per il sottotetto, no.

PS: i millesimi, ovvero la suddivisione di una proprietà comune, hanno senso solo per i condomini.