Tralasciando commenti circa la confusione dei partecipanti alla discussione ......, e ribadendo che la materia deve essere più di competenza di commercialisti ed avvocati che di tecnici, riporto in seguito le risposte dell'ENEA.
Le valutazioni dei tecnici dell'ENEA non possono sostituirsi al legislatore nell'interpretazione delle leggi, ma costituiscono comunque una fonte autorevole.
Come diceva giustamente ketenegh, nella pratica Enea le eventuali unità immobiliari non riscaldate non compaiono, nè in caso di impianto centralizzato nè in caso di impianto singolo; quindi spetterebbe poi al commercialista del proprietario delle unità non riscaldate decidere se inserire la detrazione fiscale del 55% nella dichiarazione dei redditi, escludendo la responsabilità di noi tecnici.
L'ultima parola però dovrebbe spettare all'AdE, però con una Risoluzione, e non con una risposta come quella data a ge-nner2 che non centra assolutamente l'argomento.
Probabilmente non ci saranno mai controlli, in caso contrario sono sicuro che ne vedremmo delle belle (vedi, nei primi anni, isolamento della copertura di sottotetti non riscaldati, ecc).
>Salve, i titolari di u.i. non riscaldate non possono richiedere la detrazione del 55% (per il 36% consulti l'apposita guida dell'agenzia delle entrate).
Inoltre, la coibentazione della copertura è detraibile solo per la quota parte di falda o solaio che copre locali riscaldati, in base
alla logica della faq 49 in
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
Cordiali Saluti
ENEA
cz
>Buongiorno.
Ringrazio per la cortese e sollecita risposta, che però Vi chiederei gentilmente di specificare meglio, in quanto il quesito riguarda l'intervento di isolamento della copertura di un edificio condominiale
riscaldato nel quale sono presenti anche unità immobiliari non riscaldate, che contribuiscono alla spesa di rifacimento del tetto secondo la ripartizione millesimale di comproprietà.
L'immobile risulta quindi nel complesso riscaldato (unità immobiliari a destinazione residenziale, commerciale, ecc.), ma il tetto serve da copertura anche ad unità immobiliari (tipo cantine, box o magazzini) non riscaldate.
Secondo la Vostra risposta, esclusivamente le unità immobiliari riscaldate hanno diritto a beneficiare della detrazione fiscale per risparmio energetico al 55 %, contrariamente a quelle non riscaldate dello stesso edificio, che potrebbero però usufruire di altri tipi di detrazione (come quella al 36 % riguardante i lavori di manutenzione straordinaria).
Grazie.
Distinti saluti.
>Salve,
come da faq 37 in
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
la detrazione non è ammessa nel caso di immobili non riscaldati, ad eccezione delle opere di cui al comma 346.
Cordiali Saluti
ENEA
cz
>Buongiorno.
In riferimento alla vostra FAQ nº 24 gradirei cortesemente conoscere il Vostro parere sul seguente argomento.
In caso di intervento su edificio condominiale che preveda ad esempio la manutenzione straordinaria della copertura con il relativo isolamento (comma 345), le eventuali unità immobiliari non dotate di impianto di riscaldamento, del tipo cantine o magazzini o box auto, che evidentemente partecipano alla spesa di rifacimento del tetto in misura proporzionale alla propria quota millesimale di comproprietà, possono beneficiare della detrazione fiscale del 55%?
A mio avviso, poiché la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali al 55% riguarda esclusivamente le opere volte al risparmio energetico, le unità immobiliari non dotate di impianto di riscaldamento, che ovviamente si trovano al di fuori del sistema edificio-impianto, non possono beneficiarne, indipendentemente dalla fattibilità complessiva dell'intervento (nell'edificio sono esistenti altre unità riscaldate che invece possono beneficiarne).
Ciò vale a maggior ragione in caso di edificio con impianti autonomi, anche perché non sarebbe possibile seguire la procedura richiesta, ovvero predisporre gli allegati A ed E per le unità non riscaldate.
Inoltre nel caso in cui l'isolamento non fosse già presente in precedenza (caso molto frequente), l'intervento di isolamento della copertura (inteso come mera fornitura e posa del solo isolamento) a livello condominiale potrebbe essere configurato come un'innovazione, in quanto non tutti i
Condomini ne trarrebbero beneficio.
Pertanto, sempre a mio avviso, le unità immobiliare non riscaldate non possono usufruire delle detrazioni fiscali al 55 %, bensì di quelle al 36 % relative alle ristrutturazioni, ed eventualmente potrebbero non pagare la quota di intervento corrispondente al solo isolamento.
RingraziondoVi per l'attenzione porgo distinti saluti.
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ENEA - GdL Efficienza Energetica
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
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