Roger ha scritto:scusa...ho visto ora la risposta all'altra questione,... oggi sono pò cotto!
speriamo comunque..sempre nel manuale è scritto in modo che ti fa venir paura di essere arrestato!
Ti allego un capitolo dell'allegato 8 della nuova DGR 1362 dell aregione E.R.
2.3. Criteri di applicazione delle metodologie di calcolo
Ai fini della redazione dell’attestato di qualificazione energetica di cui al punto 4.7 del presente atto, si
adotta la metodologia di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al precedente punto 2.1.
Ai fini della procedura di certificazione energetica le condizioni di applicazione delle metodologie di
determinazione della prestazione energetica, sono nel seguito indicate:
a) per i casi di cui al punto 3.1 lettera a) e b) del presente atto si applica la metodologia di calcolo di
progetto o di calcolo standardizzato di cui al punto 2.1 precedente;
b) per gli edifici esistenti, ferma restando la disposizione di cui alla lettera a) precedente, in alternativa
al metodo di calcolo di progetto, si può applicare la metodologia di calcolo da rilievo sull’edificio di
cui al punto 2.2 precedente.
Ai fini dell’accesso ad incentivi ed agevolazione di qualsiasi natura, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 5.3 dell’Atto, per gli edifici esistenti oggetto di intervento di riqualificazione energetica non
possono essere utilizzati i metodi di calcolo semplificati di cui al successivo punto 3.2 lett. c).
I dati di ingresso necessari per l’effettuazione della procedura di calcolo sono descritti dalla relazione di
progetto di cui all’art. 28 della legge n.10/91. tenuto conto delle eventuali modifiche e varianti
intervenute in corso d’opera e previa verifica.
Ai fini della certificazione energetica si utilizza altresì, ove disponibile, l’attestato di qualificazione
energetica, previa verifica dei dati.
Nel caso in cui la predetta documentazione non sia disponibile, la raccolta dei dati di ingresso
necessari è effettuata attraverso rilievo e diagnosi energetica in situ, i cui risultati sono raccolti nel
relativo report.
I documenti sopra indicati, riportanti i dati di ingresso per l’effettuazione della procedura di calcolo,
costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell’attestato di certificazione energetica, e devono essere
debitamente conservati dal soggetto certificatore per essere messi a disposizione in caso di successive
verifiche.
Ciao (spero ti sia utile)