Cambio destinazione d'uso

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
andrea.g10
Messaggi: 26
Iscritto il: mer ott 25, 2006 14:48

Cambio destinazione d'uso

Messaggio da andrea.g10 »

Nel caso di locale adibito a cantina, del quale si vuole chiedere il cambio di destinazione d'uso, cioè renderlo abilitabile, sono d'accordo che va fatta la legge 10 ( cioè Dlgs 311/2006), in quanto prima non c'era l'impianto di riscaldamento ed ora andrà riscaldata. Ma i componenti edilizi che racchiudono detto locale vanno messi a norma del Dlgs 311/2006? anche se non saranno modificati?

e supponiamo di fare un cambio di destinazione d'uso da abitazione ad ufficio. Va fatta comunque la pratica legge 10? ma in quale punto della legge è scritto? grazie
marcello60
Messaggi: 2754
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Messaggio da marcello60 »

Il mio (opinabile) parere è il seguente:

1) Se (teoricamente) non cambi nessuna struttura dell'involucro disperdente, puoi attenerti al punto del DLGS che tratta "nuovo impianto in edificio esistente" e quindi devi rispettare il vincolo sul rendimento ETAg.

2) Tuttavia ... appena "ristrutturi" qualcosa nell'involucro (esempio le finestre), diventa ristrutturazione (parziale o totale) di edificio con le conseguenze del caso (rispetto dei coefficienti U limite).

Quello che nemmeno per me è chiaro, è se la compresenza di impianto nuovo e di ristrutturazione di edificio comporta il rispetto di entrambi i vincoli 1) e 2) oppure solo di uno dei due e quale, infatti il SW che utilizzo considera questi due punti come alternative e quindi non mi esegue le due verifiche contemporaneamente.

Se qualcuno ha già affrontato il problema ci illumini, ne sarei grato!
Avatar utente
tizicor
Messaggi: 365
Iscritto il: lun gen 08, 2007 10:05
Località: Belluno
Contatta:

Messaggio da tizicor »

Avrei qualche dubbio sul "nuovo impianto in edificio esistente" in quanto una cantina (da ristrutturare) non penso possa essere definita "edificio esistente".

OK per il punto 2

Riferimenti normativi:

DPR 380/01 - Testo Unico Edilizia
Art. 122 - Ambito di applicazione
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso,
nonché, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti esistenti.

2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione
del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo
la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo
unico.

Il citato art. 3, comma 1 da la definizione degli interventi (nel tuo caso presumo "intervento di ristrutturazione edilizia").

Quindi secondo il 192+311:

art. 3 comma 2 lettera c 1
Allegato I > comma 2 > trasmittanze minime
marcello60
Messaggi: 2754
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Messaggio da marcello60 »

Innnanzitutto grazie per la risposta a tizicor

Ok quindi, se ho ben capito, nei casi in cui si ristruttura (parzialmente, o anche integralmente ma sotto i 1000 mq) un edificio e si fa l'impianto nuovo al suo interno, il vincolo da rispettare è quello dei coefficienti di dispersione e NON quello dell'ETAg dell'impianto (in quanto la definizione di "edificio ristrutturato" esclude quella di "edificio esistente").

E' corretta la mia interpretazione?
Avatar utente
tizicor
Messaggi: 365
Iscritto il: lun gen 08, 2007 10:05
Località: Belluno
Contatta:

Messaggio da tizicor »

Fai conto di parlare con un tecnico comunale che non conosce ETAg e vorrebbe sapere il riferimento normativo. (dove si trova?)

Per ora stiamo cercando di inquadrare l'ambito di intervento.
Per capirci (e per eventuali aggiustamenti) è quindi importante citare gli articoli e i commi.

Secondo me per il nuovo impianto (art. 3 comma 2 lettera c. 2) si applica:
Allegato I > comma 3 > All. C c.5
marcello60
Messaggi: 2754
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Messaggio da marcello60 »

Esatto, come hai già detto:

A) per gli interventi di nuovi impianti o ristrutturazione di impianti in edifici esistenti (art. 3 comma 2 lettera c. 2) si applica Allegato I > comma 3 > All. C c.5

Inoltre:

B) per gli interventi di ristrutturazione totale (sotto i 1000 mq) o parziale di edifici (art. 3 comma 2 lettera c. 1) si applica Allegato I > comma 2 lettere a, b, c > All. C c.2, c.3, c.4 rispettivamente.

Il dubbio era: se l'intervento si inquadra in A) ed anche in B), esempio impianto nuovo in edificio parzialmente ristrutturato, quale delle due verifiche prevale: A o B oppure entrambe?

Da quanto mi dici, interpreto che prevalga la B perchè leggendo testualmente la voce A parla di "impianti in edifici esistenti" e non di "impianti in edifici ristrutturati" ... è giusto?
Avatar utente
tizicor
Messaggi: 365
Iscritto il: lun gen 08, 2007 10:05
Località: Belluno
Contatta:

Messaggio da tizicor »

Bene, ora ci capiamo meglio e si può ragionare.

Per me è A+B in quanto l'intervento interessa sia l'involucro che gli impianti e non vedo incompatibilità o alternative.
Un nuovo impianto dovrà sottostare a qualche norma. E se non ti pare corretto: Allegato I > comma 3 > All. C c.5, cosa proponi?

Io consiglio di riportare il ragionamento anche nella relazione che verrà depositata. E' anche un modo per "controllare" il nostro sw e non viceversa.
marcello60
Messaggi: 2754
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Messaggio da marcello60 »

Dunque A+B

Concordo ... certo che a questo punto sarebbe bello se i produttori di software (almeno il mio, che è M...4) rendessero possibile la scelta di entrambe le verifiche per quindi produrre una relazione congruente senza costringerci a faticosi copia-incolla artgianali ...

Comunque grazie per avermi chiarito le idee sull'argomento

Ciao
Rispondi