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344 - DEFINIZIONE EDIFICIO

Inviato: ven giu 18, 2010 15:21
da davidemorcy
Ciao a tutti:
il comma 344 si applica all'interio edificio: ora, per edificio suppongo si inteda edificio + impianto. quindi:
a) palazzina 10 appartamenti termoautonomi: 10 verifiche di EPH per ogni appartamento.
b) palazzina 10 appartamenti centralizzati: 1 verifica EPH per l'intero edificio...
Quindi: se sono nel caso a) e ristrutturo l'appartamento posso attingere al 344
se sono nel caso b praticamente no perchè, anche superisolando il mio appartamento, devo fare la verifica su tutto....
cmq quello che mi preme è il primo concetto: intero edificio= involucro + impianto?
E quindi il caso a) se realizzabile è lecito?

Re: 344 - DEFINIZIONE EDIFICIO

Inviato: sab giu 19, 2010 07:31
da LST
ti inoltro una mia domanda e relativa risposta ad ENEA...del maggio 2009:

In relazione al comma 344 trovo profondamente scorretta l'interpretazione
dell'AdE riportata nella circolare 36 punto 3.1, data ad "edificio", o
meglio trovo che sia scorretto aggiungere "intero" dove non c'è scritto!
Mi spiego:

Per il Dlgs 192/05, un edificio è, di fatto, un volume riscaldato dal suo
impianto. Può essere un intero edificio dal punto di vista edilizio (quindi
confinante solo con esterno o terreno) oppure parti di un corpo edilizio più
ampio e cioè confinanti anche con altri edifici. Quindi, a caratterizzare
l'edificio (per il 192/05 e smi oltre che per le delibere regionali Lombarde
in tema di risparmio energetico), non sono i suoi confini, ma l'unione di un
volume definito ad un impianto di riscaldamento ad esso dedicato (quindi
generatore, distribuzione, regolazione e sistema di emissione) in modo da
renderlo funzionalmente autonomo. La definizione di edificio del 192
(richiamata dal Decreto Edifici all' art. 1 comma 7) già comprende
chiaramente tutto quello che serve. E' poi interpretazione (errata) di AdE
aggiungere "intero edificio" nella circolare 36, se così si vuole intendere
l'intero corpo edilizio, in deroga alla definizione corretta di edificio del
192.

Chiaramente, non è questo il caso di singola unità abitativa facente parte
di edificio con sistema di riscaldamento centralizzato. In questo caso,
l'edificio non può essere la singola abitazione perchè non dispone di
proprio impianto di riscaldamento completo ed autonomo. Ed è proprio a
questa tipologia che, a mio avviso, il Decreto Edifici fa riferimento, non
indicando "parti di edificio", per la limitazione a fruire del comma
specifico.

Tutto questo per dire che se il comma 344 fosse applicabile solo all'intero
edificio, inteso come la struttura edilizia isolata che confina solo con
esterno o terreno, il 75% delle costruzioni di città non potranno mai
beneficiarne. Pensiamo alle grosse città (ma, allo stesso modo, al centro
dei paesi): la maggior parte degli edifici, lungo vie di centinaia di metri,
sono fisicamente attaccati a formare un solo grande corpo edilizio,
edificato/ristrutturato in momenti diversi, costituito magari da vari
condomini, ognuno con suo impianto di riscaldamento e volume servito ben
definito.
E' improponibile che l'intervento di riqualificazione globale eseguito su
uno di questi condomini (facenti parte di un più ampio corpo edilizio) sia
in grado di portare l'Epi di tutto il corpo ai livelli richiesti (oltre
all'impronibilità del calcolo della prestazione!).

A nessuno di questi edifici quindi si potrà mai applicare il comma 344
perchè confinante su 1 o più lati con altre proprietà/edifici?

Stesso discorso per una villa bifamiliare. Su una villa singola sì, su una
bifamiliare (con 2 impianti autonomi), no?

Mi sembra poco corretto per il diritto dei cittadini di fruire degli
incentivi e tecnicamente altrettanto scorretto/sconveniente (le
riqualificazioni globali, che sono le più efficaci, rimarranno numericamente
trascurabili).

Quindi a mio avviso (e mi sono confrontato con molti colleghi), alla
domanda: "Una unità immobiliare (fosse anche un appartamento) con impianto
autonomo può usufruire del comma 344 in quanto "edificio" secondo il
192/05?", la risposta corretta è "Sì".

ENEA che ha sicuramente migliori canali, non riesce a sollecitare un
chiarimento/rettifica all'AdE, citando i casi prospettati ?

Grazie in anticipo per l'attenzione.


Caro geometra,
l'interpretazione dell'applicazione del 344 data dalla circolare 36/07 dell'AdE, relativamente a "edificio" e "intero edificio", ha lasciato perplessi anche noi, anche perché non si comprende la "ratio" che ha portato a questo distinguo. Dubitiamo però che a questo punto l'AdE possa riconoscere un errore e fare indietro tutta. Anche perché i precedenti negativi non mancano. Vedasi, per esempio, cosa è successo con la detraibilità dei portoncini di ingresso, da noi inizialmente ammessi a detrazione con la trasmittanza termica delle finestre mentre dopo un anno tale ammissibilità è stata negata dalla stessa agenzia.
Comunque provvederemo a trasmettere loro copia della sua lettera nella speranza che almeno serva a riflettere.
Cordiali saluti.
Giampaolo Valentini

Re: 344 - DEFINIZIONE EDIFICIO

Inviato: sab mar 26, 2011 12:17
da gioperla
Quoto in pieno LST.
:P :P :P :P :P :P :P

Bisognerebbe che anche i tecnici con le loro associazioni si facessero sentire poichè il comma 344 sarebbe una grande potenzialità per il risparmio energetico, ma è stato annullato dalle lobby degli infissi e da quelle delle caldaiette.

Si spendono 10-15.000 € per cambiare gli infissi e il beneficio energetico può arrivare anche a 0 ( se si hanno già i vetri doppi), mentre con gli stessi soldi si potrebbe realizzare un cappotto e avere benefici molto superiori....

......ma purtroppo questo è il sistema.
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

Re: 344 - DEFINIZIONE EDIFICIO

Inviato: sab mar 26, 2011 13:12
da gioperla
Stavo rileggendo la finanziaria 2007 e credo di aver capito dove sta l'errore dell'AdE:

nel comma 344 parla "di edifici esistenti" (presumibilmente "l'edificio" del 192/05 come spiegato benissimo da LST)
nei comma 345 parla di "edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari," e questo è ovvio in quanto i singoli interventi possono essere attuati anche su singole porzioni di edificio o su singole unità immobiliari qualora avessi un impianto centralizzato.
Invece nel comma 344 non ha senso parlare di parti di edifici e singole unità immobiliari in quanto l'intervento riguarda l'edificio( struttura servita da un unico impianto) nel suo complesso.

Inoltre riporto il comma 349, il quale ribadisce che vale quanto indicato nel 192/05 nel quale le definizioni sono molto chiare.


FINANZIARIA 2007
Articolo 1 - Comma 349

Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto
disposto ai commi 344, 345, 346 e 347
.